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Agevolazioni per chi sostiene associazioni

Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva.


Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche.





La detrazione irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive

Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico. La detrazione è pari al 19% delle somme pagate a partire dall’anno 2007 e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l’anno. Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Anzitutto, sono state individuate le associazioni e le strutture sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica. In particolare, si tratta:

- delle società e associazioni sportive dilettantistiche (indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;

- delle palestre, delle piscine e delle altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica. Si comprendono anche gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni sportive.

In sostanza, la detrazione è ammessa anche nel caso di iscrizione a impianti sportivi di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali. Il decreto, inoltre, indica le modalità di pagamento e i requisiti che deve possedere la certificazione della spesa. Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:

- i dati della ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale;
- la causale del pagamento;
- l’attività sportiva esercitata;
- l’importo pagato per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale della persona che effettua il pagamento.

Si ricorda che si potrà fruire per la prima volta della nuova detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi che le persone fisiche presenteranno nel 2008 (per tutte le spese sostenute nell’anno 2007). Le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati non vanno allegati alla dichiarazione ma conservati ed esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.





Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19 per cento. La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.