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Aliquote I.V.A.

L’aliquota è la misura percentuale dell’imposta, cioè l’entità del tributo riferito all'imponibile.

Si distingue tra una serie di aliquote “nominali” o “in somma” o “sul netto” e aliquote “in sottrazione” o “sul lordo”. Le prime sono percentuali sul valore imponibile, le seconde sono invece le percentuali sulla somma “imponibile + imposta.

Ogni riferimento alle aliquote sarà comunque fatto sulle aliquote nominali. L’aliquota normale dell’I.V.A. è il 21%, cui si affiancano due aliquote ridotte (4% e 10%). Non è una vera e propria aliquota quella comunemente definita zero per i rottami e materiali di recupero. Si tratta di un regime di non pagamento dell’imposta (Art. 74).


Le aliquote del 4% e del 10% sono, di regola, aliquote di destinazione applicabili solo in presenza delle condizioni poste dalle norme, in funzione della tipologia dell’opera o dei requisiti del committente. L’applicazione di queste aliquote deve pertanto essere formalmente richiesta (dall’acquirente o committente) sotto la sua responsabilità, o comunque riscontrabile e fondata su situazioni legislative oggettive.

La risoluzione 21 settembre 1996 n° 223/E precisa che nel caso di costruzione avente ad oggetto opere con diversa aliquota deve applicarsi l’aliquota più elevata sull’intero corrispettivo. Il caso riguardava l’ampliamento di un albergo, soggetto ad I.V.A. del 20% con la contemporanea ristrutturazione al 10%.

L’aliquota del 21% è da considerare propria dei singoli beni. Dall’ 1/10/1998 ha assorbito anche l’aliquota del 16% che comprendeva numerose materie prime dell’edilizia. Sono ad aliquota 20% i beni e servizi non considerati dalle aliquote al 4% e 10%.





Fatture con più aliquote

Se vi sono più aliquote di I.V.A. della stessa fattura, occorre indicare per ciascun elemento dell’addebito, quale aliquota sia applicabile e riportare gli imponibili e l’I.V.A. distintamente aliquota per aliquota.

Nel caso di confezioni ad unico prezzo complessivo comprendenti beni a diversa aliquota, la circolare del 24 marzo 1992 n° 19 consente di descrivere il bene con il nome della confezione ed il prezzo globale, ferma restando la scomposizione per aliquota nel totale della fattura, a condizione che venga predisposto un prospetto con la descrizione analitica d i computi delle aliquote che deve essere depositato preventivamente presso l’ufficio I.V.A. del fornitore, inviato per conoscenza al nucleo di polizia tributaria ed ai clienti. La fattura dovrà indicare gli estremi dell’avvenuto deposito presso l’ufficio I.V.A.





Fatture senza I.V.A.

Le fatture senza I.V.A. di cui si ha obbligatoria l’emissione (operazioni esenti, esportazioni, cessioni intracomunitarie e servizi relativi, vendite ad esportatori, vendite allo “stato estero”, cessioni di materiali di recupero o rottame) non indicheranno né l’aliquota, né l’ammontare dell’imposta, ma riportando che l’operazione è non imponibile o è esente o esclusa, con l’indicazione della relativa norma. Le fatture dei viaggiatori extracomunitari riporteranno gli estremi del passaporto o equivalente.

La correlazione tra gli adempimenti I.V.A. e l’imposta di bollo è contemplata dall’art. 6. Sono esenti da bollo le fatture e gli altri documenti dell’art. 13 (Estratti conto, lettere sollecitatorie, lettere di invio assegni, quietanze e ricevute). Riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A. Se sui documenti non risulta evidenziata l’imposta, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettati ad I.V.A. L’esenzione si estende alle note di variazione a credito; sono esenti per autonoma disposizione anche le fatture di esportazioni per operazioni intracomunitarie.

Sono soggette a bollo di € 1.81, se l’importo è superiore alle 50,00 € le fatture per operazioni non soggette, esenti o non imponibili. In presenza di importi assoggettati e non ad I.V.A. sullo stesso documento, l’imposta è dovuta per gli importi non assoggettati.