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Assenza a visita di controllo domiciliare

L’assenza alla visita di controllo domiciliare, non comunicata determina due distinte conseguenze: la perdita del trattamento di malattia a favore dell’interessato e la valutazione sul piano disciplinare, completamente distinte e autonome. L’impossibilità di eseguire la visita di controllo domiciliare, da parte del medico incaricato, certifica l’assenza, fino a prova contraria.

Il lavoratore assente alla visita domiciliare perde l’intero trattamento economico per tutta la durata dell’assenza fino ad un massimo di dieci giorni. L’assenza alla visita fiscale non è, di norma, giustificabile a posteriori, salvo la dimostrazione da parte del lavoratore di un caso fortuito o di forza maggiore tale da impedirgli di comunicare in anticipo l’assenza.


Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare.




Assenze giustificate

L’assenza giustificata durante le fasce di reperibilità si verifica qualora il lavoratore, abbia necessità di assentarsi dalla propria abitazione per motivi sanitari o di cura (visite, prestazioni o accertamenti specialisti fruibili soltanto nell’arco orario di reperibilità, ivi compresa ad esempio una prestazione di Day-Hospital, indicando l’orario , la regione e il luogo ove ci si deve recare). Per casi diversi dai motivi sanitari o di cura è necessario dimostrare si trattava di un adempimento ineludibile e non effettuabile in orario diverso da quello di reperibilità.

Il lavoratore, deve dare preventiva comunicazione dell’assenza dal domicilio alla struttura/ufficio di appartenenza (alla Segretaria di Filiale per reperibilità fuori dal normale orario di apertura) e deve produrre relativa idonea documentazione giustificativa.

La documentazione deve essere resa:

• con le stesse modalità con le quali è stata comunicata la malattia;

prima dell’inizio della fascia di reperibilità antimeridiana, in tempo utile tale da consentire al datore di lavoro di non disporre la visita medica domiciliare, ovvero, se già richiesta, di annullarla.


Il lavoratore assente per malattia non ha un diritto incondizionato a sostituire la malattia già certificata con le ferie già maturate, ma ha la facoltà di richiederle. Il datore di lavoro ha il dovere di valutare la richiesta di ferie, tenuto conto del particolare stato del richiedente, (p.e. un lavoratore che ha già perso il diritto alla conservazione del posto di lavoro) e sulla base delle esigenze organizzative e produttive aziendali.