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Basilea 2

Il presente Schema si applicherà su base consolidata alle banche con operatività internazionale. È questo il modo migliore per preservare l’integrità patrimoniale di una banca con filiazioni, eliminando le duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.


L’ambito di applicazione dello Schema includerà, su base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi bancari per assicurare che vengano rilevati i rischi presenti a livello di intero gruppo. Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, può essere registrato come banca.

Lo Schema si applicherà, sempre su base pienamente consolidata, anche a tutte le banche a ciascun livello sottostante il vertice di un gruppo bancario che siano attive su scala internazionale. Un periodo transitorio di tre anni per l’applicazione del subconsolidamento integrale sarà concesso ai paesi in cui attualmente non vige tale prescrizione.

Poiché uno dei principali obiettivi della vigilanza è la tutela dei depositanti, è inoltre essenziale assicurare che il capitale riconosciuto ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale sia prontamente disponibile per proteggere tali depositanti. Le autorità di vigilanza dovranno pertanto verificare che le singole banche siano adeguatamente capitalizzate su base individuale.

Il consolidamento deve comprendere, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie rilevanti (regolamentate o meno) svolte all’interno di un gruppo in cui sia presente una banca con operatività internazionale. Pertanto, le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche, società di intermediazione mobiliare (nei casi in cui queste siano soggette a una regolamentazione sostanzialmente analoga o le operazioni in titoli siano assimilate all’attività bancaria) e altre entità finanziarie dovranno in genere formare oggetto di consolidamento integrale.

Le autorità di vigilanza valuteranno l’opportunità di riconoscere nel patrimonio consolidato gli interessi di minoranza derivanti dal consolidamento di banche, società mobiliari o altre entità finanziarie partecipate in misura inferiore al 100%. Esse adegueranno l’ammontare delle quote di minoranza che può essere ammesso nel patrimonio nel caso in cui il capitale relativo a tali interessenze non sia prontamente disponibile per altre entità del gruppo.

Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a indebitamento contratto in precedenza e detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione,

Qualora le partecipazioni di maggioranza in società mobiliari e finanziarie affiliate non siano consolidate a fini prudenziali, dal patrimonio di vigilanza dovranno essere dedotti gli investimenti – azionari e in altri strumenti di patrimonializzazione rilevanti per il calcolo dell’adeguatezza di capitale – in queste società attribuibili al gruppo; dal bilancio della banca andranno altresì portati in deduzione le attività, le passività e gli investimenti di capitale di terzi detenuti in queste affiliate. Le autorità di vigilanza assicureranno l’osservanza dei requisiti patrimoniali da parte dell’entità non soggetta a consolidamento e interessata da tali detrazioni. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.





Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie

Le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa, e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale (“pro quota”). Ad esempio, tale metodo potrebbe essere appropriato per le “joint venture” o nei casi in cui l’autorità di vigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta, de iure o de facto, a sostenere l’entità partecipata solo in termini di quota proporzionale e gli altri azionisti rilevanti abbiano i mezzi e la volontà di sostenerla in misura proporzionale. Il massimale al disopra del quale le partecipazioni minoritarie saranno ritenute significative e come tali dedotte o consolidate pro quota, deve essere determinato dalle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. A titolo di esempio, nell’Unione europea tale massimale si colloca tra il 20 e il 50%.

Il Comitato riafferma l’impostazione espressa nell’Accordo del 1988 secondo la quale le partecipazioni bancarie incrociate volte a gonfiare artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche dovranno essere dedotte ai fini del calcolo dell’adeguatezza patrimoniale.





Entità assicurative

Una banca che possiede un’affiliata assicurativa ne sopporta pienamente il rischio imprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l’attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato, in linea di principio, dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Secondo questo approccio, le banche porterebbero in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso muovere da un’ottica di gruppo nel determinare l’adeguatezza patrimoniale ed evitare duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.

Per ragioni di parità concorrenziale, alcuni paesi del G10 manterranno in vigore l’attuale trattamento di ponderazione del rischio in deroga ai metodi sopra descritti e introdurranno l’aggregazione dei rischi unicamente in conformità del trattamento applicato dalle autorità nazionali di vigilanza assicurativa per le compagnie di assicurazione con proprie affiliate bancarie . Il Comitato invita le autorità di vigilanza assicurativa a sviluppare e ad applicare metodi conformi ai criteri sopra specificati.

Le banche dovranno fornire informazioni sull’approccio regolamentare nazionale impiegato con riguardo alle compagnie assicurative per determinare le posizioni patrimoniali segnalate.

Il capitale investito in una partecipazione di maggioranza o di controllo in una compagnia di assicurazione potrebbe eccedere l’ammontare del capitale di vigilanza richiesto per società di questo tipo (patrimonio eccedente). In casi limitati, le autorità di vigilanza potranno consentire il riconoscimento di tale eccedenza ai fini del calcolo dell’adeguatezza patrimoniale della banca9. Le prassi nazionali di vigilanza stabiliranno i parametri e i criteri, come la trasferibilità giuridica, per determinare l’ammontare e la disponibilità di patrimonio eccedente che potrà essere ammesso nel capitale della banca. Tra i criteri di disponibilità figurano altresì le restrizioni alla trasferibilità dovute a vincoli regolamentari, implicazioni fiscali ed effetti negativi sulle valutazioni esterne del merito di credito attribuite da agenzie di rating. Le banche che riconoscono il patrimonio eccedente in affiliate assicurative dovranno rendere pubblicamente noto l’ammontare di tale eccedenza nel loro capitale. Laddove una banca non controlli integralmente una compagnia assicurativa (ossia, abbia una partecipazione pari o superiore al 50%, ma inferiore al 100%), il patrimonio eccedente riconosciuto dovrebbe essere proporzionale all’interessenza percentuale detenuta. Non sarà riconosciuto il patrimonio eccedente in partecipazioni significative di minoranza in una compagnia di assicurazione, poiché la banca non sarebbe in grado di agire sulla trasferibilità del capitale in un’entità di cui non detiene il controllo.

Le autorità di vigilanza accerteranno che anche le partecipazioni assicurative di maggioranza o di controllo non consolidate e per le quali gli investimenti di capitale sono portati in deduzione o sottoposti a un approccio alternativo a livello di gruppo siano anch’esse adeguatamente capitalizzate al fine di ridurre la possibilità di potenziali perdite future per la banca interessata. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.





Investimenti significativi in imprese commerciali

Le partecipazioni significative di minoranza e di maggioranza in un’impresa commerciale che eccedono determinati livelli di rilevanza saranno portate in deduzione dal patrimonio della banca partecipante. I livelli di rilevanza saranno stabiliti in base alle prassi contabili e/o di vigilanza nazionali. Sono previsti livelli del 15% del capitale della banca per singoli investimenti significativi in imprese commerciali e del 60% per le partecipazioni aggregate in tali entità; non è esclusa l’applicazione di livelli più stringenti. L’ammontare deducibile corrisponderà alla quota di partecipazione eccedente il livello di rilevanza.

Alle partecipazioni significative di minoranza, di maggioranza e di controllo in un’impresa commerciale che non eccedono i menzionati livelli di rilevanza verrà applicata una ponderazione di rischio non inferiore al 100% per le banche che impiegano il metodo standardizzato. Per quelle che adottano il metodo IRB la ponderazione verrà stabilita conformemente alla metodologia per gli strumenti di capitale attualmente in fase di elaborazione da parte del Comitato, e non sarà inferiore al 100%.





Deduzione degli investimenti

La deduzione degli investimenti operata ai sensi della presente Parte 1 relativa all’Ambito di applicazione verrà effettuata per il 50% dal patrimonio di base (“tier 1”) e per il 50% dal patrimonio supplementare (“tier 2”).

L’avviamento relativo a entità che beneficiano della deduzione ai sensi della presente Parte 1 dovrà essere portato in detrazione dal patrimonio di base alla stessa stregua dell’avviamento relativo ad affiliate consolidate, e i restanti investimenti dovranno essere dedotti conformemente a quanto disposto in questa Parte. Ove venga impiegato un approccio alternativo a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 30, all’avviamento dovrebbe essere applicato un trattamento analogo.

I limiti al “tier 2” e al “tier 3”, nonché agli strumenti innovativi computati nel “tier 1” saranno riferiti all’ammontare del “tier 1” al netto dell’avviamento ma al lordo degli investimenti da dedurre ai sensi della presente Parte 1 relativa all’Ambito di applicazione

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