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Condedo parentale

Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente:

• la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;

• il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;


Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi.

• il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;

• i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

N.B. Il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro.

Attenzione: in riferimento ai riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 - Testo Unico maternità/paternità) si precisa che:

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, bensì, lavoratrice autonoma o casalinga. In quest'ultimo caso deve essere dimostrata l'impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche, ecc.).


Lavoratori autonomi

Le lavoratrici autonome possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.


Lavoratori parasubordinati

A partire dal 1° gennaio 2007, le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.


Indennità

Durante i periodi di congedo parentale viene corrisposta al genitore, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 30% della retribuzione.


Per quanto tempo

Fino ai 3 anni di vita del bambino (oppure, in caso di adozione e affidamento, fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia),l’indennità del 30% spetta per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi.

• In caso di superamento dei 6 mesi, e fino all’ottavo anno di vita del bambino, l’indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell’anno (per il 2008 il limite di reddito è di 14.401,40 euro).

N.B. In entrambi i casi, è prevista per tutto il periodo del congedo una contribuzione figurativa.


Atttenzione: Lo staniero con un regolare rapporto di lavoro subordinato in atto, ha diritto a fruire del congedo parentale anche in favore del figlio residente all'estero.

E' opportuno precisare che il certificato di nascita da allegare alla domanda, nonché la firma apposta dall'altro genitore o affidatario sulla dichiarazione ad esso riservata nel Mod. AST. FAC., dovranno essere legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.