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Veicoli aziendali e locazione finanziaria

Se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei suddetti veicoli che eccede il limite di € 18.075,99.

Infatti con il contratto di leasing, ai fini della deducibilità al 50% dei costi relativi, i canoni sono deducibili per la parte corrispondente al costo del bene non eccedente gli euro 18.075,99. Questo limite deve essere ragguagliato ogni anno.


I canoni di leasing saranno assunti nella misura risultante dal contratto, mentre il costo del bene da assumere ai fini della proporzione sopra indicata è rappresentato dal costo sostenuto dalla società concedente.


Per l’autovettura in leasing valgono inoltre i seguenti principi:

  • i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti per l’importo risultante dal contratto di leasing, senza considerare l’importo stabilito per il riscatto;

  • ai fini della proporzione, occorre considerare il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il veicolo dal fornitore;

  • il costo sostenuto dal concedente deve assumersi al lordo dell’IVA, se tale imposta è per l’utilizzatore indetraibile;

  • se il contratto ha decorrenza o si conclude nel corso dell’anno, i limiti devono essere ragguagliati all’anno;

  • l’importo del canone di locazione è deducibile solo se la durata del contratto è superiore a 729 giorni, cioè pari almeno alla metà del periodo di ammortamento (4 anni).