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Dimissioni volontarie del lavoratore

Il rapporto di lavoro si può interrompere per volontà del lavoratore, quando quest'ultimo rassegna le sue dimissioni.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, con l'unico obbligo di dare il preavviso (art. 2118 c.c.).

Il preavviso, previsto dalla legge, ha lo scopo di ridurre le conseguenze dannose dell'interruzione del contratto di lavoro. Il periodo di preavviso consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo aver presentato le dimissioni; la sua durata è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo si fa normalmente ricorso agli usi o all'equità.


Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una "indennità di mancato preavviso", corrispondente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, 2' comma c.c.).

Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l'indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole a questa soluzione.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Durante il periodo di prova il lavoratore non è tenuto a dare il preavviso.

Così se poi si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (art. 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa, le dimissioni sono immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso. In tal caso al lavoratore spetta l'indennità di mancato preavviso, dato che l'interruzione del rapporto è in realtà conseguenza del comportamento del datore di lavoro.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza, non è richiesta l'accettazione da parte sua. È una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile. Un'eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore venga a conoscenza delle dimissioni o con il consenso dello stesso.

Per garantire che le dimissioni non siano state provocate dalle eventuali pressioni del datore di lavoro sono previste specifiche regole in caso di:

Matrimonio. Se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate entro un mese all'Ufficio provinciale del lavoro, altrimenti sono nulle.

Maternità. Se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), occorre la convalida del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.

Con Lettera Circolare del 25 marzo 2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che le dimissioni effettuate entro l'anno di matrimonio (nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio) e quelle nel periodo coperto dalla maternità devono essere presentate, obbligatoriamente, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) competenti territorialmente. In questi casi la lavoratice, o il lavoratore, dovrà recarsi alla DPL , compilare il modulo e confermare la volontà nelle forme usuali, esibendo la convalida della DPL.

Il Consiglio dei Ministri, con la lett. l), comma 10, dell'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, ha abrogato la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie.

Considerato ciò, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata.