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Il lavoro dipendente

Il lavoro subordinato viene regolato dall'articolo 36 della Costituzione Italiana, dal Codice Civile, da svariate leggi speciali quali lo Statuto dei Lavoratori e dai contratti collettivi concordati periodicamente dai sindacati dei lavoratori con le associazioni dei datori di lavoro.

 La disciplina giuridica dei contratti di lavoro subordinato è pertanto molto complessa. Se infatti, si vuole essere informati correttamente sui propri diritti e doveri, prima di firmare la lettera d’assunzione, o durante il rapporto di lavoro, è necessario rivolgersi ad un'associazione sindacale della particolare categoria in cui si lavora ad esempio metalmeccanici, chimici, commercio, turismo, ecc.


All'interno del contratto collettivo il lavoratore può trovare informazioni circa l'orario di lavoro, livelli e qualifiche, ferie, permessi, retribuzione, assenze, preavvisi, cause di licenziamento, ecc. Il suddetto manuale è reperibile presso tutti i sindacati e spesso viene consegnato direttamente dal datore di lavoro.



Il lavoratore subordinato

Si considera prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga tramite la retribuzione a collaborare all'interno dell'impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore. Il rapporto di lavoro subordinato è costituito fondamentalmente da tre elementi:

1. Natura subordinata della prestazione: vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo, nella esecuzione delle prestazioni. La subordinazione va interpretata in relazione alla maggiore o minore complessità delle prestazioni ed al grado di autonomia del lavoratore.

2. La prestazione avviene stabilmente e non occasionalmente nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda.

3. Altri elementi: la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, la corresponsione a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dell'impresa, l'assenza del rischio d'impresa, la volontà delle parti.


Fin da quando viene assunto il prestatore d’opera, dev'essere informato dal datore di circa la categoria e la qualifica che gli è stata assegnata in rapporto alle mansioni per le quali è stato assunto. Tale categoria varia con il variare delle mansioni di lavoro svolte pertanto non resta immutata nel corso del rapporto di lavoro.

Per la sua attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore, il lavoratore percepisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. La retribuzione può essere proporzionale al tempo lavorato oppure al risultato del lavoro svolto, e deve essere corrisposta mediante busta paga o prospetto paga al il periodo cui si riferisce.