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Veicoli aziendali e disciplina IVA

La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, leasing o locazione di un veicolo e delle spese ad esso connesse (impiego, custodia, manutenzione e riparazione) può subire due tipi di limitazioni:

• La prima di tipo oggettivo, è riferita alla particolare natura del bene; occorre pertanto qualificare il veicolo in relazione alla classificazione contenuta nel Codice della strada (quanto indicato nella carta di circolazione dovrà essere congruente con le caratteristiche del veicolo e la destinazione effettiva). È inoltre opportuno distinguere se i veicoli sono:

  • Adibiti ad uso pubblico: Si ha quando un veicolo viene utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di terzi. Un veicolo è adibito ad uso pubblico quando si ha un riconoscimento di tale impiego attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione (ad esempio i veicoli utilizzati in un’attività di servizio taxi).

  • Oggetto dell'attività propria dell'impresa: Si intendono quei beni il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente ed abitualmente esercitata.
    Si tratta quindi dell’attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria di veicoli.

  • Destinati ad essere utilizzati solo come strumentali nell'attività: Si intendono quei beni impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell'attività e, pertanto, diversamente dai precedenti, inidonei a qualificare la natura dell’attività svolta. Si tratta ad esempio dei veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto.

• La seconda, di tipo soggettivo, riguarda la tipologia delle operazioni nelle quali il bene viene impiegato: esenti, non imponibili, escluse dal campo IVA o anche estranee all'esercizio dell ’attività (ad esempio uso privato).


In questi casi, pur in assenza di limitazioni oggettive, la detrazione può essere preclusa o ridotta. Occorre pertanto determinare in quale misura il veicolo è utilizzato nel contesto di operazioni soggette al tributo o di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, in modo da calcolare la quota detraibile.



Indetraibilità di tipo Oggettivo

L ’indetraibilità oggettiva può essere totale o parziale.

Indetraibilita' Totale
Prevista per gli autoveicoli e motoveicoli indicati quali cosiddetti beni di lusso, oppure autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc (2.500 se diesel); o ancora motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc.

Precisazioni: L’IVA è totalmente detraibile se i beni sopra indicati rientrano nell’attività propria dell’impresa (ad esempio il concessionario d’auto e di moto) o, per quanto riguarda gli autoveicoli (di qualsiasi cilindrata), anche se sono beni esclusivamente strumentali. L’IVA è sempre indetraibile per i professionisti.


Indetraibilita' Parziale
Al 90% (50% per i veicoli con propulsore non a combustione interna, quali i motori elettrici) per:

- Autovetture (sono ricompresi anche gli autoveicoli per trasporto promiscuo omologati dopo il 1° ottobre 1998) di qualsiasi cilindrata;

- Motocicli non di lusso (fino a 350 cc);

- Ciclomotori

- Autoveicoli ad uso promiscuo, omologati come tali prima del 1° ottobre 1998, non carrozzati a pianale e cassone o a furgone di qualsiasi cilindrata.


Precisazioni: L’IVA è totalmente detraibile se i beni sopra indicati sono:

  • Adibiti ad uso pubblico (es. taxi);
  • Oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • Acquistati da agenti e rappresentanti.

Nei casi di indetraibilità parziale, l'IVA sui costi accessori (manutenzione, riparazione e carburanti) resta totalmente indetraibile (con l'eccezione degli agenti e rappresentanti).

La parziale detraibilità IVA provoca effetti anche sul costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, il 90% dell'IVA pagata per l'acquisto di un'autovettura non è ammessa in detrazione nel periodo di competenza ma concorre alla formazione del costo deducibile. Inoltre, per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione parziale,l'IVA deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla percentuale di detrazione operata



Detraibilità Totale

Per i veicoli diversi da quelli sopra indicati, ad esempio per gli autocarri o gli autoveicoli ad uso speciale, non opera alcuna limitazione oggettiva; pertanto, in assenza di limitazioni di tipo soggettivo, l'IVA pagata al momento dell'acquisto, leasing o locazione, ma anche quella relativa ai carburanti, lubrificanti, spese autostradali, spese di impiego e custodia, manutenzione e riparazione, è totalmente detraibile.