Amministrazioneaziendale.com

Fatturazione immediata ed istantanea

Consideriamo ora le disposizioni che prevedono i seguenti termini e modalità di fatturazione:

Immediata: al momento di effettuazione dell’operazione, per ciascuna operazione;

Differita: entro il giorno 15 del mese successivo, con possibilità di raggruppamento a mese solare.



Fatturazione immediata

La regola generale è rappresentata dalla fatturazione “immediata”, e cioè da un documento emesso, datato, e spedito al cliente entro il giorno stesso dell’effettuazione dell’operazione. Il quarto comma dell’ art. 21 prevede l’emissione e la spedizione della fattura “al momento di effettuazione dell’operazione” ed il primo comma precisa che la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.


La fattura immediata deve essere pertanto emessa entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata, con l'obbligo di consegnare o spedire alla controparte nel medesimo giorno uno dei due esemplari.

La risoluzione 30.1.1986, n° 360879 ammette che l’originale della fattura possa venir stampato dall’elaboratore del cliente, così come la risoluzione del 19.7.1988 n° 571134 consente l’utilizzo del servizio pubblico di “posta elettronica” . Altra circolare specifica che valgono per la trasmissione delle fatture i telefax.




Fatturazione Istantanea

L’articolo 3, comma 2 del DPR 21 dicembre 1996 n° 696 consente di evitare il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino se per la stessa operazione sia emessa istantaneamente fattura

Ai fini di questo esonero la fattura deve essere rilasciata contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione del servizio, cioè nei termini entro cui sarebbe scattato l’obbligo della certificazione fiscale.