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Imponibile ed I.V.A.

Per imponibile o base imponibile, è inteso l'importo sul quale, si calcolerà e applicherà un'imposta o contributo. L' imposta sul valore aggiunto è invece un'imposta che colpisce ogni fase della produzione ovvero lo scambio di beni e servizi. Pertanto gli elementi per calcolare l’imposta da applicare sulla fattura sono:

Valore imponibile x Aliquota = Imposta



Imponibile o Corrispettivo

Il valore imponibile di una vendita o di una prestazione di servizi è normalmente costituito dal corrispettivo (prezzo o compenso) dovuto dal cliente al fornitore secondo le condizioni contrattuali, e cioè in base all’accordo intervenuto tra le parti.


Per quanto riguarda gli sconti la fattura deve essere emessa evidenziando lo sconto e come imponibile il solo valore al netto dello sconto.



I.V.A.

La sigla I.V.A. sta per “imposta sul valore aggiunto”. L’ I.V.A. è un’imposta sui consumi, riscossa gradualmente nelle varie fasi di produzione e distribuzione di un bene o di un servizio. Chi vende o esegue una prestazione calcola l’I.V.A. e la addebita al cliente (eventualmente includendola nel prezzo): se l’acquirente è un imprenditore o un professionista recupera l’I.V.A. pagata mediante in meccanismo della detrazione (versando cioè allo Stato la differenza tra I.V.A. sulle vendite o prestazioni ed I.V.A. sugli acquisti); se è un consumatore rimane colpito dall’imposta stessa.


Il campo di applicazione dell’I.V.A. è così delineato :

-Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e chiunque nell’esercizio di imprese commerciali, agricole, di arti o professione.

-Acquisti intracomunitari da parte dei soggetti di imposta e degli enti esclusivamente non commerciali.

-Importazioni (Paesi extra UE) da chiunque effettuate.


Se si esclude quindi il caso delle importazioni, la cui I.V.A. è dovuta per una situazione oggettiva, una operazione (interna) rileva ai fini I.V.A. quando sussistono i tre requisiti :

-Soggetto: Imprenditore oppure artista o professionista = contribuente
-Oggetto: Cessioni di beni o prestazioni di servizi = operazione
-Territorio: L’operazione deve considerarsi effettuata in Italia.


Conseguenze delle Operazioni I.V.A.

Le operazioni in cui esistono i tre requisiti sono soggette, di regola, a fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Le operazioni prive anche di un solo requisito sfuggono all’intera disciplina I.V.A.

Le operazioni non I.V.A. vengono comunemente definite :
- escluse da I.V.A.
- fuori campo I.V.A.
- non soggette ad I.V.A.

Importante: non sono sinonimi le definizioni “esente”, “non imponibile”, “di soggetto esonerato”.