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Le Imposte

Nel linguaggio economico, è una prestazione patrimoniale dovuta da un soggetto a un ente pubblico, in forza della potestà coattiva, come corrispettivo dei servizi pubblici prestati.

Gli elementi che hanno importanza nella definizione del concetto di imposta sono la potestà di imperio della quale è dotato l'ente pubblico, e il fatto che il solo scopo per cui la prestazione pecuniaria è esatta è quello di conseguire un'entrata, al cui pagamento il soggetto è tenuto solo in forza del suo stato di soggezione, e il suo debito non ha alcuna relazione diretta e immediata con le possibili attività e compiti dell'amministrazione pubblica.


Nel sistema giuridico italiano, l'imposta non può essere percepita che in base alla legge (art. 23 della Costituzione), la quale stabilisce astrattamente le condizioni oggettive (presupposti) per le quali a carico di taluni soggetti nasce il debito di imposta; la loro individuazione particolare si ottiene mediante un atto amministrativo di accertamento, che stabilisce l'ammontare concretamente dovuto e prescrive la forma di imposta. Il debito di imposta si estingue con il pagamento o con la prescrizione; il mancato pagamento e le altre infrazioni alle norme tributarie sono colpiti da particolari sanzioni fiscali di ordine civile (pena pecuniaria, soprattassa) e penale.

In tal modo fra l'ente pubblico e il contribuente si costituisce un rapporto giuridico vero e proprio, ritenuto, per lo più, di diritto privato, ma che ha il suo fondamento in norme di diritto pubblico; inoltre in tale rapporto, i doveri del contribuente non si esauriscono semplicemente con il pagamento della imposta, ma includono spesso varie altre attività, dirette, per lo più, a facilitare il suo accertamento.

Il sistema tributario italiano, si articola su alcune imposte fondamentali: imposte dirette (Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), Imposta sul reddito delle società (IRES), Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta sostitutiva su interessi e proventi da obbligazioni) e imposte indirette (Imposta di registro, Accisa, Imposta ipotecaria, Imposta catastale, Imposta di bollo, Imposta sulle pubblicità, Imposta sul valore aggiunto (IVA)). In occasione della riforma è stata rivista anche la disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonché quella delle imposte sulle successioni e donazioni.

Ai fini dell'analisi economica, può essere considerata come imposta qualsiasi prelievo effettuato da chiunque nei confronti di un soggetto economico in virtù dell'impiego di un certo grado di forza: l'insussistenza di una relazione tra il prelievo e un' attività dell' ente impositore deve essere qui considerata in guisa più elastica. Per esempio le tariffe postali, per i servizi che lo Stato esercita in regime di monopolio, sono da considerarsi come tasse dal punto di vista giuridico, ma, se il bilancio della gestione del servizio è in avanzo, l'eccedenza è, dal punto di vista finanziario, una vera e propria imposta.



Distinzione fra le imposte

La distinzione tra le varie imposte può essere fatta secondo diversi criteri e ha un significato puramente descrittivo e analitico.

a) Per quanto riguarda la materia imponibile si hanno imposta dirette, commisurate al reddito e al patrimonio posseduto e imposte indirette, commisurate ai consumi o ai trasferimenti di ricchezza;

b) Per quanto concerne la base imponibile si hanno imposte specifiche, commi­ surate alla quantità prodotta o consumata, e imposta ad valorem, commisurate al prezzo o al valore dei beni prodotti o consumati;

c) Per quanto riguarda il soggetto imponibile, si distinguono le imposte reali, che non tengono conto di particolari situazioni nelle quali può trovarsi, il contribuente, dalle imposte personali, che prendono in considerazione fattori vari, quali i carichi di famiglia, alcune posizioni debitorie ecc.;

d) Per quanto concerne l'aliquota, la distinzione è tra le imposte fisse, che consistono nel paramento una tantum di una determinata somma; imposte proporzionali, la cui aliquota non varia al variare della base imponibile; progressive, la cui aliquota aumenta o diminuisce con l'aumentare della base imponibile;

e) Per quanto riguarda il settore economico colpito dalle imposte si distinguono in generali o speciali, secondo che colpiscano in modo uniforme o differenziato diverse componenbi del sistema economico.



Elementi dell'imposta

L'imposta si basa sui seguenti elementi:

• il presupposto d'imposta, consiste nel fatto economico, o fattispecie imponibile, il cui verificarsi fa sorgere obblighi tributari, sostanziali e formali.

• il soggetto attivo è lo Stato che, in base alla legge, ha la possibilità di istituire tributi e riscuoterli;

• il soggetto passivo è la persona fisica e/o giuridica che si trova in condizione di dover pagare l'imposta;

• l'oggetto è la ricchezza che viene colpita dall'imposta;

• la base imponibile è la quantità di ricchezza, su cui viene effettivamente calcolata l'imposta;

• l'aliquota è la percentuale della base imponibile che determina l'ammontare dell' imposta dovuta;

• la fonte è la risorsa alla quale il contribuente attinge per pagare l'imposta. Solitamente, sia che l'imposta colpisca il reddito o il patrimonio, viene pagata con il reddito.