Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
Per l'applicazione di questi benefici è necessario che lavoratori impiegati siano disoccupati da almeno 24 mesi. Dal 30 Gennaio 2003, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297/2002 di riforma del collocamento, lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a quei soggetti che dichiarino presso il Centro per l'Impiego competente l'immediata disponibilità al lavoro.
La dichiarazione di disponibilità comporta un impegno di accettare le iniziative volte a promuovere l'occupazione del Centro per l'Impiego (opportunità di lavoro, tirocini, formazione professionale, di orientamento, migliorare la loro occupabilità).
Lavoratori
Disoccupati da almeno 24 mesi.
Contratto
Assunzione a tempo indeterminato anche se part-time. Il beneficio non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine precedente esistente
Datori di Lavoro
Tutti i datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, tenendo soci lavoratori subordinati. Non sono autorizzati le sostituzioni di lavoratori con pari professionalità licenziato o sospeso per qualsiasi ragione, tale disposizione non si applica, dopo 6 mesi dal licenziamento o sospensione.
Incentivo
Benefici contributivi:
• per le piccole imprese il 100% di riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
• per i datori di lavoro diversi dalle piccole imprese il 50% di riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.
Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del dipendente che dev'essere pagata per intero, come tutti i dipendenti.
Benefici retributivi:
• per le piccole imprese 100% di riduzione dell'imponibile retributivo su cui calcolare il premio INAIL per 36 mesi;
• per i datori di lavoro diversi dalle piccole imprese il 50% della retribuzione imponibile su cui calcolare il premio INAIL per 36 mesi.
Modalità operative
La remunerazioni parzialmente esenti dal contributo (50%) vanno denunciate in sede di autoliquidazione del premio INAIL (da effettuarsi annualmente secondo le modalità previste Alpi on line - o inviando modello telematico 1031-1131), e devono essere indicati nel campo della "retribuzione complessiva", e in quella delle "unità di reddito parzialmente esenti", e in quello di "parte dettaglio delle retribuzioni parzialmente esenti".
Le quote totalmente esenti a contribuzione (100%) dovrebbero essere riportate secondo le modalità sopra indicate e sono solo nelle "dettaglio retribuzioni esenti al 100%." Qualora ci siano le condizioni, i salari di cui sopra possono essere indicati come "quote esenti" nel quadro C1 (denuncia di iscrizione – assicurazione lavoratori
dipendenti e assimilati – dati retributivi).
Fonti normative:
Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005; Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006; Circolare INAIL n. 57/1991; Guida INAIL all’autoliquidazione premi e contributi associativi (annuale)