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Lavori in corso su ordinazione infrannuali

Il codice civile per quanto innanzidetto non fa alcuna differenziazione in ordine alla durata è la normativa fiscale invece che effettua tale scissione facendo riferimento al tempo di esecuzione. Dunque per “durata” si deve intendere il tempo intercorrente tra la data di inizio di esecuzione delle prestazioni e quella della consegna dei lavori o dell’ultimazione dei servizi e delle forniture: tali momenti sono entrambi determinati dal contratto, indipendentemente dalla data di stipula dello stesso


Pertanto le opere e servizi per la cui realizzazione necessita di un tempo inferiore o pari a 12 mesi, pur se realizzate a cavallo di due esercizi, sono da considerarsi infrannuali e, come tali, andranno valutate ai sensi dell’articolo 59, comma 5, del TU 917- al costo




Normativa Civilistica

Nel caso di commesse a breve termine il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio della commessa completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione dei risultati d’esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a lungo termine.

Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo al completamento della commessa. L’adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione ed il differimento degli importi fatturati fino al completamento della commessa (consegnato ed accettato dal commitente).  




Normativa Fiscale

Le commesse di durata inferiore ai dodici mesi sono disciplinate dal comma quinto dell’art. 59 del D.P.R. 917/86. Al termine dell’esercizio, tali opere, forniture e servizi possono essere:

Ultimati, nel caso nel conto economico dell’impresa devono essere rilevati sia i costi che i ricavi;

In corso di esecuzione, in tal caso devono essere rilevate come rimanenze e valutate ai sensi del quinto comma, dell’art. 59 D.P.R. 917/86, e cioè in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso. La valutazione pertanto si effettua sommando i costi diretti della lavorazione senza tener conto dei corrispettivi pattuiti contrattualmente e di eventuali rischi o oneri futuri inerenti alla lavorazione.

Per costo deve intendersi la globalità delle spese sostenute per l’acquisizione del bene, e per l’esecuzione della prestazione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, ed esclusi gli interessi passivi e le spese generali.