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Lavoro autonomo occasionale

Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222 del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale come ad esempio la Legge Biagi.


Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all'interno del ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, nè il committente ha l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

Possiamo sintetizzare così le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale:

• Autonomia del lavoratore circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione;

• Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente, in quanto il lavoratore, non dovendo operare all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, non deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del committente;

• Carattere episodico dell'attività;

• Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

• mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente.


Il Decreto Lgs. 276/2003 inquadra il lavoro occasionale ai fini dell'esclusione dal lavoro a progetto o dalle "prestazioni occasionali", mettendo in evidenza che la natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte e concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente. Infatti, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, possono esservi prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a € 5.000,00.





La contribuzione

Per quanto riguarda il trattamento contributivo e l'iscrizione alla Gestione separata, bisogna fare una distinzione legata al superamento di 5.000 euro di reddito annuo:

• i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata nè al versamento di aliquote contributive;

• i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi della Legge n. 326/03 e in base alla Circ. Inps n. 103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata nasce nel momento e nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi.

L'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.

L'INPS ha comunicato la misura della contribuzione e si applicano quindi le seguenti aliquote a seconda dei casi:

1.10% per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi e per i soggetti di pensione indiretta;

2.15% per i titolari di pensione diretta;

3.17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;

4.18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.


Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.

Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.