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Morte del fallito

Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.


Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.





Fallimento dell’imprenditore defunto

L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.

L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile..





Morte del fallito durante il giudizio di opposizione

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto degli eredi designati, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.