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Reclamo omologazione concordato

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.


Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.

All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.