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Resi e Restituzioni

Le restituzioni di beni possono avvenire secondo la procedura della “nota di variazione” con l’onere che il documento di reso faccia riferimento alla fattura di acquisto o alla precedente bolla di accompagnamento dei beni restituiti. Ciò in quanto la nota di variazione deve riferirsi ad una specifica operazione, di cui deve essere ridotta l’entità.


Resi oltre l’anno

Trascorso un anno dalla consegna del bene, la relativa restituzione costituisce “Retrovendita”, impedendo quindi la nota di variazione, ed imponendo l’emissione di fattura al soggetto che effettua il reso. Peraltro l’articolo 26, terzo comma, si limita ad escludere la possibilità di operare la variazione in diminuzione dell’imposta, trascorso il termine di un anno dall’operazione cui si riferisce, nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti. Non sono ipotizzabili invece termini particolari per la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausola contrattuali, che avvengono senza l’applicazione dell’I.V.A.


La risoluzione 24.10.1990, n° 571646 consente la nota di accredito con I.V.A. anche oltre l’anno, nel caso vengano ritirati prodotti difettosi o pericolosi, in quanto l’annullamento dell’operazione avviene non su accordo tra le parti, ma in base a disposizioni di legge (Articolo 1453 del codice civile: risolvibilità del contratto per inadempimento).


Con la circolare n° 74 del 01/12/1973 sono state fornite le seguenti precisazioni:

• Il movimento delle merci senza applicazione dell’I.V.A. è ammesso solo nei confronti dell’impresa produttrice con esclusione quindi delle restituzioni ad imprese commerciali;

• Deve trattarsi di beni destinati alla rivendita da parte del soggetto che procede alla restituzione;

• I beni ceduti in sostituzione devono essere della stessa categoria merceologica di quelli restituiti;

• Deve essere emessa una nota di accompagnamento, con la individuazione delle due parti (cliente e fornitore), datata e numerata e conservata secondo le modalità previste per le fatture. La nota può essere emessa sia dal commerciante che dal produttore, che in questa ipotesi né spedirà copia al cliente che deve numerarla nella serie delle note emesse (mentre il produttore la numererà sempre nella serie di quelle ricevute)

• Analoga nota di accompagnamento deve essere emessa per la restituzione delle merci inviate in sostituzione.