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Sgravio cartelle esattoriali

Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella. Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.


Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente versate.

Il contribuente può presentare richiesta di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa debitoria senza alcun termine di scadenza. L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha ragione adotta un provvedimento di sgravio. L'ente è poi tenuto a comunicare il provvedimento all'Agente della riscossione.

Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente (es. commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se la commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il conseguente provvedimento di sgravio che deve essere emesso dall’ente creditore. Nel caso in cui l'ente non adotti il provvedimento di sgravio, il contribuente può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della riscossione.



Rimborsi

Il rimborso spetta al contribuente quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore oppure se ha ottenuto dall'ente lo sgravio per somme pagate. Nel primo caso si parla di rimborso da eccedenza da pagamento, nel secondo di rimborso da eccedenza da sgravio.


Il rimborso da eccedenza da pagamento

Nel caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso superiori a 50 euro, l'Agente della riscossione provvede a notificare una comunicazione di rimborso. Se entro 3 mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza via fax il bonifico, Equitalia versa l'importo all'ente cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà quindi rivolgersi direttamente all'ente creditore.


Il rimborso da eccedenza da sgravio

Quando l’ente emette un provvedimento di sgravio su somme iscritte a ruolo che il contribuente ha pagato, l’Agente della riscossione procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare il rimborso allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico. Alcuni enti, tuttavia, possono prevedere modalità diverse per il rimborso da eccedenza da sgravio.