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Semplificazioni IVA contribuenti minori

I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 250 mila € per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di 500 mila €per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di seicento milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.


Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario: la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Il Ministro per le finanze con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre, 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.