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Società per Azioni (S.p.A.)

La Società per azioni siglabile S.p.A. è chiaramente una società di capitali, all'interno del quale le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni munita di personalità giuridica e con perfetta autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che il capitale sociale è frazionato in titoli, ognuno dei quali comporta una quota di partecipazione e i diritti sociali associati alla quota stessa.


Le Società per Azioni essendo società di capitali sono caratterizzate dall'autonomia patrimoniale perfetta, in altre parole il capitale della società risulta completamente distinto da quello dei soci che, pertanto non saranno mai chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata solamente alla quota di partecipazione.

Gli elementi caratterizzanti di questo tipo di società, la cui sussistenza è fondamentale, sono:

-L'intento di limitare il rischio.
-La presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci nella società
-L'ammontare minimo del capitale sociale pari ad € 120.000,00
-La corporazione normativa con poteri rigidamente distribuiti tra diversi organi.

Se viene meno anche solo uno di questi elementi non si considera applicabile la disciplina della S.p.A.

Costituzione di una S.p.A.

Le condizioni per la costituzione della S.p.A., sono:

-Sottoscrizione del capitale sociale;
-Versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto bancario;
-Conferimenti in denaro e in natura;
-Autorizzazioni governative
-Esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione;
-Controllo giudiziario in sede di omologazione;
-Iscrizione della società nel Registro delle Imprese.


Quando avviene l'iscrizione della società nel registro imprese ha luogo la separazione patrimoniale tra quello che è considerato il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista così la personalità giuridica. Di tutti gli atti compiuti nel periodo intercorso tra la stipula dell'atto costitutivo e la successiva iscrizione al registro imprese risponde chi li ha compiuti direttamente o chi si pensa abbia dato l'ordine. Tali atti possono successivamente essere ratificati dalla società, dopo l'iscrizione e l'effettivo inizio attività, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei confronti dei terzi sollevando il socio che ha agito.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, non era possibile costituire una Società per Azioni di tipo unipersonale. Qualora questa ipotesi si fosse configurata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata l'annullamento della separazione patrimoniale ai danni del socio restante il quale sarebbe divenuto responabile illimitatamente con il patrimonio personale delle obbligazioni assunte dalla società. Inoltre il permanere di questa situazione per oltre sei mesi era una delle cause di scioglimento della società stessa. Attualmente, se si verifica l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo se non sono stati effettuati i conferimenti per intero e non si sia adempiuto a rendere pubblico il fatto secondo gli oneri speciali del caso.


L'atto Costitutivo

L'atto costitutivo deve contenere al suo interno:

- Generalità dei soci e degli eventuali promotori
- Denominazione sociale e sedi
- Oggetto sociale
- Capitale sottoscritto e capitale versato
- Numero, valore nominale, modalità di emissione e circolazione delle azioni
- Valore dei crediti e dei beni conferiti
- Norme sulla ripartizione degli utili
- Benefici dei soci promotori o dei soci fondatori
- Sistema amministrativo adottato, poteri e rappresentanza degli amministratori
- Membri del collegio sindacale
- Eventuale durata della società
- Spese di costituzione a carico della società


Nullità della Società

La disciplina della nullità della Società per Azioni è molto rilevante in quanto dimostra come il momento contrattuale alla base della nascita della società lasci lo spazio momento funzionale e organizzativo. Infatti una volta registrata la società nel registro delle imprese, si applica questa disciplina "Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata soltanto nei seguenti tre casi:

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- Illiceità dell'oggetto sociale;
- Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale;"


Patti Parasociali

I patti parasociali vengono stipulati fra i soci e non comportano come parte dell'accordo la società. Come i contratti essi stabiliscono un vincolo tra le parti e pertanto la società non potrà mai essere obbligata a fare qualcosa in base ai patti parasociali perchè estranea ad essi.

La validità dei patti è obbligatoria quindi l'inadempimento di un socio obbliga lo stesso al semplice risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del patto parasociale.

La più antica distinzione che si fa dei patti parasociali individua tre categorie:

-Patti posti in essere nell'interesse proprio dei soci.
-Patti posti in essere anche nell'interesse della società.
-Patti modificano sostanzialmente l'attività della società.

Struttura Finanziaria

La Società per Azioni rappresenta la forma più sofisticata che l'ordinamento italiano conosca di finanziamento dell'impresa. Disciplinare la struttura finanziaria è stato quindi essenziale. Anche precedentemente alla riforma del diritto societario la S.p.A. rappresentava il modello più avanzato di organizzazione e finanziamento dell'impresa, ma dopo il decreto legge la struttura finanziaria ha assunto un ruolo fondamentale nella disciplina delle S.p.A. e sono stati ampliati i canali di finanziamento garantendo alle società il massimo apporto di risorse possibile dando la possibilità alle S.p.A. di emettere i più svariati tipi di strumenti finanziari e rendendo elastica secondo le esigenze la relativa disciplina.


Conferimenti

Un conferimento è l'apporto di beni da parte del socio alla società che sia in effetti imputato al capitale sociale nominale. Nella S.p.A. i conferimenti devono essere in denaro o in natura. I conferimenti in denaro devono essere effettuati al momento della sottoscrizione con un versamento effettivo anche solo del 25% del conferimento. Questo non si applica nei casi di Spa unipersonale nei quali il conferimento deve essere uguale al totale del capitale sociale o nei casi di conferimenti in natura.

Per quanto riguarda i conferimenti in natura, occorre una attenta valutazione dei beni, effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale di competenza che rilascerà una stima del valore ipotetico di tali conferimenti. Non possono invece essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per quanto riguarda il capitale non versato, è compito degli amministratori richiedere ai soci tali conferimentiqualora ciò appaia utile o necessario. Al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale. Le azioni corrispondenti a capitale ancora non versato sono soggette ad un regime particolare nel senso che chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti non effettuati.

Le Azioni

Le azioni rappresentano la partecipazione sociale dei soci alla S.p.A. Consenton o, a seconda della tipologia, a diritti patrimoniali e/o amministrativi. Nell'atto costitutivo i soci possono predisporre diverse tipologie di azioni, corredate dalle più svariate combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. Gli unici vincoli sono: che il capitale minimo sia di 103.291,38 euro e debba essere composto per intero da azioni ordinarie e che le azioni prive del diritto di voto non possano superare il 50% del capitale sociale.

Con l'ultima riforma del diritto societario è stata concessa la possibilità ai soci di stabilire nell'atto costitutivo un'assegnazione delle azioni differente dall'assegnazione proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritto. La conseguenza è una maggiore elasticità nella gestione dei poteri e la possibilità di attrarre soggetti meritevoli o utili alla società grazie all'assegnazione di un numero di azioni più alto a quelle loro effettivamente spettanti. A ciascun socio è quindi assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può però prevedere una diversa assegnazione delle azioni


Disciplina delle azioni

Per sottoscrivere le azioni di una S.p.A sono consentite due modalità messe a disposizione dal legislatore:

Simultanea: mediante la stipulazione del contratto alla presenza di un notaio e di tutti i relativi soci fondatori.

Pubblica sottoscrizione: i promotori informeranno la collettività della presenza di un programma di sottoscrizione pubblico della relativa società.

Per quanto concerne la tipologia, le azioni si dividono in ordinarie, privilegiate, di risparmio, di godimento, a favore dei prestatori di lavoro, con prestazioni accessorie.

Azioni ordinarie: permettono il diritto agli utili, il diritto al voto nell'assemblea, il diritto di opzione;

Azioni Privilegiate: garantiscono un privilegio nella distribuzione degli utili e nella restituzione del capitale causato dallo scioglimento della società e il diritto di voto in assemblea;

Azioni di risparmio: emesse solo dalle società quotate in Borsa fino alla metà del capitale sociale. Sono azioni che non garantiscono il diritto al voto ma prevedono invece una ripartizione ogni anno degli utili in misura minima del 5% del valore nominale e godono di un trattamento particolare sotto il profilo delle agevolazioni fiscali;

Azioni di godimento: possono essere attribuite ai possessori di azioni ordinarie, per sostituire le stesse solo a seguito di rimborso del valore nominale di queste ultime, quando il valore dell'azione ordinaria è superiore, al momento del rimborso, al valore nominale a causa delle riserve esistenti. Le azioni di godimento non danno al possessore il diritto al voto, salvo diverse indicazioni da atto costitutivo, permettono però a chi le possiede di partecipare agli utili e alla quota del capitale solo dopo che siano state soddisfatte le altre azioni;

Azioni a favore dei prestatori di lavoro: sono azioni che vengono emesse a dopo l'imputazione a capitale sociale di utili di esercizio e date gratuitamente ai lavoratori della società;

Azioni con prestazioni accessorie: possono essere emesse solo in presenza di espressa previsione nell'atto costitutivo e col consenso unanime dei soci e prevedono quale obbligo per il possessore di ulteriori prestazioni non in denaro, ulteriori rispetto al conferimento già eseguito.


Le Obbligazioni

Le obbligazioni rappresentano titoli di credito emessi in serie, e liberamente trasferibili, che risultano da una ampia manovra di finanziamento della società. Si tratta operazioni di mutuo parcellizzata e cartolarizzata. Le obbligazioni non si imputeranno al capitale sociale, e i possessori di tali obbligazioni sono totalmente privi di diritti amministrativi. Vengono emesse dagli amministratori con delibera verbalizzata da un notaio.

Tra gli strumenti finanziari delle S.p.A. rappresentano la categoria più "sicura" perchè hanno una remunerazione a tasso fisso ed un rimborso con data certa. Con la riforma del diritto societario è stata ampliata la possibilità di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale sociale ed è stata spostata la competenza dall'assemblea in sede straordinaria al C.d.A. semplificando l'operazione al fine di aumentare i canali di finanziamento disponibili per la società.

I possessori di obbligazioni percepiscono con cadenza periodica gli interessi accordati ed allo scadere del prestito obbligazionario hanno il diritto farsi restituire per intero la somma mutuata dalla società. Il limite massimo entro cui la società potrà emettere obbligazioni consiste nel doppio del capitale sociale più le riserve legali più le riserve disponibili. Al termine del contratto obbligazionario sarà possibile convertire le obbligazioni in azioni, con il conseguente aumento del capitale sociale della S.p.A.

Organi delle Società per Azioni

Gli organi sociali delle Società per Azioni nel modello "tradizionale" sono:
- Assemblea degli azionisti
- Organo amministrativo
- Collegio sindacale


Assemblea degli azionisti

L'assemblea riunisce tutti i titolari di azioni con diritto di voto che sono chiamati a prendere importanti decisioni per la vita della società, come ad esempio l'elezione dell'organo amministrativo, elezione dei sindaci, approvare il bilancio d'esercizio, ecc. L'assemblea può anche apportare delle modifiche all'atto costitutivo. L'assemblea può essere di due tipi:

- Ordinaria
- Straordinaria

Tra i due tipi di assemblea cambiano le relative competenze e le maggioranze utili per il voto. L'assemblea straordinaria è l'organo utile a prendere le decisioni più significative per la Società, quali le delibere sulle modifiche all'atto costitutivo. Ovviamente ogni assemblea prevede un iter descritto nel l codice civile riguardo la sua convocazione e svolgimento molti possono essere i vizi d'invalidità delle delibere dell'assemblea per tutelare gli azionisti di minoranza, ed evitare che situazioni di incertezza economica e politica aziendale possano nuocere alla stabilità societaria.


Organo Amministrativo

L’organo amministrativo formato da amministratore unico, consiglio di amministrazione e, nelle società che optano per il sistema dualistico dal consiglio di gestione, ha l'onere della gestione della società e della rappresentanza per gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa. Gli amministratori possono essere anche non essere soci o azionisti e se la S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione lo statuto deve indicare il numero dei membri dello stesso.

La nomina del consiglio di gestione è di competenza dell’assemblea dei soci, tranne che nel caso dell'amministratore unico che viene nominato nell’atto costitutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento ma, tranne che nel caso di giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni.

La carica di amministratore cessa nel momento in cui vengono nominati i nuovi amministratori. Gli amministratori hanno il compito della gestione della società, convocazione dell’assemblea, redigono il bilancio di esercizio che verrà presentato all’assemblea per la successiva approvazione, provvedono a dare attuazione alle delibere dell’assemblea, hanno l’onere di tenere i libri contabili e rappresentare la società all’esterno.


Collegio Sindacale

Il collegio sindacale rappresenta l'organo di controllo della Spa, viene eletto dall'assemblea ordinaria e resta in carica tre esercizi. Fra le competenze del collegio sindacale rientrano:

• Verifica delle scritture contabili;
• Accertamento della conformità alla legge degli atti compiuti dalla società;
• Controllo sull'amministrazione della società;
• Controllo di efficienza delle regole di amministrazione e organizzazione interna.

Il collegio sindacale è formato da 3 o 5 membri effettivi e 2 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, devono essere comunque scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Scioglimento della Società per Azioni

Per quanto riguarda lo scioglimento della S.p.A., può avvenire per:

Decorso del termine;
Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
Impossibilità di funzionamento (capitale diviso tra due nemici) o per la progressiva inattività dell'assemblea (non si riesce a convocarla, o se convocata non riesce a deliberare);
Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale;
Delibere dell'assemblea quali lo scioglimento anticipato, la modifica dell'atto costitutivo, ecc.;
• Per altre cause determinate dall'atto costitutivo, dalla legge o dallo statuto;
Fallimento;
Provvedimento dell'autorità governativa.