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Le Sponsorizzazioni

Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a finanziamenti che possono provenire sia da persone fisiche (privati o titolari di partita Iva) che da persone giuridiche. Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi.


La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità). Imposte dirette

Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito.

Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla “decommercializzazione” dei proventi, anche se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto delle seguenti condizioni:

• deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione;

• l’associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da un Ente di promozione sportiva e deve aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991;

non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i proventi.

Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni.


Per lo sponsor: Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.

Se l’erogazione liberale è effettuata da una persona fisica, questi potrà portare in detrazione dall’Irpef il 19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta.



Iva

Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere

Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

Per lo sponsor: Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell’aliquota d’imposta relativa ai beni ceduti.