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Veicoli aziendali e imposte sul reddito

Riguardo le imposte sul reddito, la disciplina descritta dalla Legge n. 449 del 1997 ha apportato molte novità in materia di costi e quote di ammortamento circa i mezzi di trasporto intestati ad imprese e professionisti.

È stato eliminato qualsiasi riferimento alla cilindrata del veicolo (in precedenza infatti vi era una distinzione tra autovetture di cilindrata superiore o inferiore ai 2000 centimetri cubici se a benzina ovvero a 2500 centimetri cubici se diesel). Tutti i tipi di spesa relativi agli autoveicoli custodia, impiego, riparazione, manutenzione, ecc. sono state unificate ed hanno tutte lo stesso trattamento tributario.

La deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli indicati nell’art. 164 del TUIR varia relativamente al tipo di veicolo e all’utilizzo che ne viene fatto; in particolare si possono distinguere veicoli i cui costi sono integralmente deducibili e altri i cui costi sono parzialmente deducibili.


Tutte le spese relative ai veicoli non disciplinati dall’art. 164 sono integralmente deducibili se viene rispettato il principio dell’inerenza. Il costo è inerente è quello che riferisce all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo che viene svolta concretamente; non è inerente ed è quindi indeducibile quando soddisfa un bisogno personale del professionista o dell'imprenditore.

Un commercialista, per esempio, non potrà mai dedurre, neanche parzialmente, i costi per l’acquisto e l’utilizzo di un autocarro in quanto non vi è un rapporto di inerenza tra l’attività svolta e l’acquisto di un autocarro.

Per il codice della strada i veicoli sono: "tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo..."

Per la legislazione fiscale i veicoli si distinguono in:

Autovetture - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone)

Autocaravan - veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

Ciclomotori - veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50 cm3 se termico, sviluppanti una velocità su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente

Motocicli - veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente

Veicoli a motore diversi dai precedenti - autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.



Deducibilità integrale dal reddito

Sono interamente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli di cui all’art. 164 del TUIR (i primi quattro dell'elenco del paragrafo precedente) utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che gli stessi siano:

• utilizzati in via esclusiva quali beni strumentali nell’attività della propria impresa; Per beni strumentali si intendono quei beni cosiddetti ad utilità ripetuta, senza i quali l’attività non può essere esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri. Il costo non viene detratto interamente nel periodo di acquisto ma ripartito in più esercizi secondo la logica dell’ammortamento.

adibiti ad uso pubblico: la destinazione ad uso pubblico viene riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione; rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi;

dati in uso promiscuo ai dipendenti: è consentita la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi se i veicoli sono dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.


È necessario che l'automezzo sia utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta. In caso di acquisto o vendita nel corso di tale periodo il veicolo deve essere utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni di effettivo possesso.

È irrilevante il fatto che l’utilizzo non avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia sempre utilizzato dal medesimo dipendente. La concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente deve essere provata con idonea documentazione (scrittura privata fra datore di lavoro e dipendente, clausola inserita in un contratto di lavoro, ecc.)



Deducibilità parziale dal reddito

In caso di acquisto da parte di imprenditori di auto aziendali, per utilizzi diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente, le spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili dal reddito nella misura del 50%. Per coloro i quali svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la percentuale è elevata all’80%.

Per i professionisti la deducibilità parziale è consentita limitatamente ad un solo veicolo (un professionista che utilizza contemporaneamente un’autovettura ed un motociclo, non può dedurre le spese di entrambi i veicoli); nell’ipotesi di esercizio in forma associata la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ogni socio o associato.

I veicoli aziendali acquistati in proprietà, comporta l'indeducibilità  della parte di costo che eccede l'importo di euro 18.075,99, mentre le spese rientranti nel predetto limite sono deducibili al 50%. Ai fini della determinazione del costo rilevante per l'applicazione del limite devono comprendersi anche gli oneri di diretta imputazione (per esempio l' iva indetraibile).