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Vendite Triangolari con l'estero

Le vendite triangolari con l'estero sono quelle operazioni di cessione di beni in cui intervengono tre soggetti diversi: il cedente italiano viene incaricato dal cessionario italiano di consegnare beni ad un cliente straniero del cessionario stesso per suo ordine e conto. Il presupposto del regime di non imponibilità di tali operazioni è che i beni vengano collocati fuori dal territorio nazionale direttamente dal cedente mentre il cessionario residente (cedente a sua volta verso il cliente straniero) non deve entrare in possesso dei beni.

Nell'ipotesi di cessioni verso Paesi extracomunitari, in assenza di un vettore che compili la lettera di vettura e con la dichiarazione doganale intestata al cessionario residente, il cedente residente deve dimostrare, con idoneo documento, di aver inviato direttamente la merce all'estero.


Stesso problema si pone per le cessioni triangolari con destinazione comunitaria di cui all'art. 58 del D.L. 30/8/93, n. 331, convertito nella Legge 29/10/93 n. 427. Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 35/E del 13/2/1997 ha ritenuto che il documento di trasporto è idoneo a dimostrare la corretta applicazione del regime di non imponibilità (vedi paragrafo "vendite all'estero").

Anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sulla bolla di accompagnamento, la Direzione Generale delle Dogane (Circ. 7895 del 22.11.1977) aveva riconosciuto la validità della "bolletta di consegna" in caso di "esportazioni indirette" ai fini della dimostrazione dell'avvenuta esportazione.