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Disciplina dei veicoli aziendali

Ogni commercialista o consulente fiscale saprà bene che una delle domande che frequentemente i clienti inesperti gli pongono è "in che misura sia possibile dedurre le spese relative al proprio mezzo di trasporto, in particolar modo quelle dell'automobile".

La grande confusione in materia che regnava fino a qualche anno fa, sembra in questi ultimi anni aver trovato una certa stabilità di norme che si sono finalmente adeguate alla necessità dello stato italiano di "fare cassa" e di adeguare la nostra legislazione alle inficazioni fornite dalla Comunità Europea.


Intanto è importante sottolineare come tutte le spese inerenti il proprio mezzo personale siano interessate dalla normative che andremo a descrivere successivamente, ovvero: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione o bollo auto; la polizza assicurativa per la responsabilità civile. Ma andiamo per ordine e consideriamo le normative relative ai veicoli aziendali sia dal punto di vista delle imposte sul reddito che dal punto di vista dell' imposta sul valore aggiunto.





Le tasse automobilistiche

Dal 1° gennaio 1999, in base alla Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, le competenze in materia di tasse automobilistiche sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento.

Dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le singole leggi regionali; tariffe, arrotondamenti e agevolazioni possono quindi essere diverse a seconda della residenza/sede dell'intestatario del veicolo.

È possibile ottenere informazioni dettagliate consultando il sito dell’Automobil Club Italia, per le province autonome e le regioni convenzionate con l’ACI (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Bolzano, Trento);

Nel sito dell’ ACI alla voce Bollo Auto, sono presenti 2 sistemi di calcolo automatico (in base alla targa ed in base ai Kw o Cv). Per i versamenti tardivi il servizio calcola anche l’importo della sanzione e degli interessi.



Modalità di calcolo del bollo auto

Dal 1° gennaio 1998 il calcolo delle tasse automobilistiche per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli viene effettuato in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt. Questo dato si trova nel secondo riquadro della Carta di circolazione, tre righe sopra l’indicazione della potenza espressa in cavalli.

Libretto circolazione


Per i veicoli immatricolati a partire dalla fine del 1999, muniti della Carta di circolazione più recente, l’indicazione della potenza si trova sotto la voce “P.2”.

Se manca l'indicazione dei Kw, la tassa dovrà essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione. In caso di Kilowatt o cavalli vapore espressi con cifre decimali, l’arrotondamento si ottiene con il troncamento dei decimali.

La potenza effettiva del veicolo deve essere moltiplicata per un coefficiente valido su quasi tutto il territorio nazionale salvo piccole variazioni che riguardano solo alcune regioni. La tabella dei coefficienti è presente sul sito dell' Agenzia delle Entrate.