Amministrazioneaziendale.com

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.

Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni. Anche nell’ultima Legge Finanziaria per il 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive.


Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata infatti prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, è stata prevista una riduzione del 50 per cento dei canoni sulle concessioni demaniali marittime accordate alle società sportive dilettantistiche, purché queste non abbiano scopo di lucro e risultino iscritte alle rispettive Federazioni sportive nazionali.





L’Attività Sportiva Dilettantistica

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.





Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:

• la denominazione sociale;
• la sede legale;
• i dati dei soci fondatori.

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

• la denominazione;
• l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
• l’attribuzione della rappresentanza legale;
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
• le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
• l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
• modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
• l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.


Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:

• il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
• l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.





L’iscrizione al CONI

Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

• associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
• associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
• società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte.





I primi adempimenti fiscali

Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro).

Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali).

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it) al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

Il Modello AA7/8 può essere presentato:
• direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;
• in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante;
• in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.





Il regime fiscale agevolato

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali.

E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.

In particolare, le agevolazioni prevedono:

• la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
• un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
• l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
• l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
• l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).


I libri da tenere
Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999). I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.


Da cosa si e’ esonerati
• tenuta delle scritture contabili
• presentazione della dichiarazione IVA
• emissione scontrini e/o ricevute fiscali


Cosa e’ obbligatorio
• conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto
• annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali
• versare trimestralmente l’Iva
• tenere il libro soci e il libro verbali assemblee
• presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto





Le condizioni per accedere

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo.

E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:

• i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;
• i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
• le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.





Agevolazioni per le imposte sul reddito imposte dirette

Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella). Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.

Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica

In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali.





IRAP

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

• Nel primo caso, è dato dalla somma di:
– retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
– compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta.


• Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:
– le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
– i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
– gli interessi passivi.

Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale). Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO - Enti Non Commerciali.

Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:

• i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
• le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
• i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.





Le attività considerate “non commerciali”

Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) Tra queste:

– il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
– l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità;
– l’obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario;
– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici. E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse:

– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
– erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
– gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
– gestione di spacci aziendali e di mense;
– somministrazione di pasti;
– prestazioni di trasporto e di deposito;
– organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
– prestazioni alberghiere e di alloggio;
– prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
– telecomunicazioni e radiodiffusioni;
– pubblicità commerciale.





L’IVA

L’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale. Un’impresa determina l’imposta, generalmente, detraendo l’importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi.

Iva a Debito o a Credito = Iva su cessioni - Iva sugli acquisti


Per le associazioni sportive dilettantistiche l’Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In particolare occorre:

• conservare tutti i documenti di acquisto;
• che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa;
• che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale;
• che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo corretto e trasparente.


Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti:

1 ) il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.

2) il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le associazioni con volume d’affari annuo fino a 25.822,84 euro.

In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli acquisti.

In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche.



L’Imposta di Registro

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (come quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI riguardanti lo svolgimento dell’attività sportiva) sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro.





L’Imposta di Bollo

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste.

Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali). L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.





Le Tasse di Concessione Governativa

Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche





Il Modello Unico

Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno svolto attività commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva, sostituti d’imposta): il Modello UNICO – Enti non commerciali ed equiparati. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione (cui si rinvia per conoscere modalità e termini di presentazione) può essere prelevato gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell’esercizio, per l’esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di rimborsi.





Il Modello 770

L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di:

• indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese;
• premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva;
• compensi per collaborazioni di carattere amministrativogestionale;
• compensi agli amministratori;
• retribuzioni ai dipendenti.


In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo:
• di rilasciare (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
• di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, l’associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.