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Fallimento con procedimento sommario

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.


Se all’atto della dichiarazione di fallimento o dell’accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non sono elevate, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.

Tuttavia, se successivamente risulta che l’ammontare del passivo supera certi limiti definiti dal giudice, lo stesso deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.

Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.