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Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)

La società in accomandita semplice s.a.s. è una Società Semplice pertanto quella tipologia di impresa per la quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comunione di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili finali ai sensi dell' art. 2247 del codice civile.

All'interno di una società di persone, i soci (ad eccezione di quelli accomandanti nella società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e in solido per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività aziendale. Pertanto i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti della propria quota di partecipazione, per tutti i debiti contratti dalla società costituita.




Tale responsabilità è sussidiaria nel senso che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni personali dei soci solo quando il patrimonio sociale si sarà rivelato insufficiente alla copertura dei debiti, nella maggior parte dei casi la causa è il fallimento dell'impresa stessa.

La società in accomandita semplice è pertanto una società di persone la quale costituzione deve necessariamente avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio (l’inosservanza di questo adempimento comporta l'impossibilità iscrizione al Registro delle Imprese, con conseguente non regolarità della società). Nella s.a.s. convivono due categorie di soci indicati nell’atto costitutivo:

Soci accomandatari: responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;

Soci accomandanti: obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta.

La società, dopo la costituzione deve essere iscritta nel Registro Imprese entro e non oltre 30 giorni dall'atto del notaio dagli amministratori o dal notaio stesso, e all'interno della ragione sociale deve contenere almeno un nome del socio accomandatario (Esempio: Unicoweb di Marco Rossi); la presenza nella denominazione della società del nome di un socio accomandante comporta a questi la perdita della responsabilità limitata al proprio capitale.


Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

L’amministrazione della società in accomandità semplice può essere conferita solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, quindi, compiere atti amministrativi, né trattare o concludere affari in nome e per conto della società, se non tramite procura speciale emessa dal socio accomandatario e per singoli affari. Il socio accomandante che non rispetta tale obbligo, assume responsabilità illimitata ed in solido verso i terzi per tutte le obbligazioni della società e può addirittura essere escluso dalla società in caso di controversie.

La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori, quindi sono esclusi dallla rappresentanza i soci accomandanti che risultano essere solamente soci di capitale. I soci accomandanti hanno comunque diritto di aver comunicazione annuale del bilancio di esercizio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.


Divieto di concorrenza e scioglimento

Per la società in accomandita semplice è previsto che, nessun socio accomandatario può svolgere, un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio accomandatario o amministratore nella società in nome colletivo in un’altra società concorrente. L’attività concoprrenziale potrà essere svolta, solo se c’è il consenso scritto degli altri soci accomandatari

Riguardo le cause di scioglimento, la s.a.s. si scioglie per:
• decorso del termine;
• conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
• volontà dei soci accomandatari;
• venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non è ricostituita;
• fallimento;
• provvedimento dell’autorità governativa;
• altre eventuali cause previste nel contratto sociale.