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Società in Nome Collettivo (s.n.c.)

Una società in nome collettivo siglabile anche S.n.c. è una tipologia di società di persone in cui tutti i soci rispondono in solido e illimitatamente per i debiti sociali contratti dalla società stessa.

La responsabilità è quindi illimitata quindi i soci rispondono l'interezza del loro patrimonio personale per i debiti sociali ed è in solido pertanto i soci sono responsabili la totalità dei debiti ed i creditori possono pretendere il pagamento del loro credito da qualsiasi socio, che una volta estinto il debito, può rivalersi sulla società o sugli altri soci in conto capitale.

La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è sussidiaria pertanto i creditori possono agire sul patrimonio personale dei soci solo dopo aver agito senza esiti sul patrimonio sociale (normalmente dopo il fallimento della società).



Ha normalmente come oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, ed è soggetta alla tenuta delle scritture contabili e al fallimento.

Per la costituzione di una s.n.c. occorre stipulare di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio. La non osservanza di tale adempimento comporta l'impossibilità di iscrizione al Registro delle Imprese che deve invece essere eseguita entro 30 giorni dalla costituzione della società, a cura del notaio o degli amministratori.

La ragione sociale della società dev'essere costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (Esempio: Tecnolame di Giuseppe La Rosa), e può esercitare sia attività non commerciali che attività commerciali; il reddito prodotto è da considerarsi reddito d’impresa.

L’atto costitutivo deve contenere pena l'invalidità i seguenti dati:

-Generalità dei soci;
-Ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale;
-Indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
-Sede della società ed eventuali sedi secondarie;
-Oggetto sociale, cioè l’attività che si intende svolgere;
-Conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito;
-Quota di partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite;
-Criteri di ripartizione degli utili o delle perdite;
-Durata della società


Amministrazione, rappresentanza e responsabilità

L’amministrazione, spetta disgiuntamente a tutti i soci se non viene specificato altro nell'atto costitutivo o nei patti sociali. I soci che detengono l’amministrazione della società devono essere indicati espressamente nell’atto costitutivo.

Anche gli amministratori che detengono la rappresentanza della società devono essere indicati nell’atto costitutivo: essi possono compiere la totalità degli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Per quanto riguarda la responsabilità, come detto sopra tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente dei debiti contratti dalla società. Invece, i creditori personali di uno dei soci, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio indebitato.


Divieto di concorrenza e scioglimento

Per la società in nome collettivo è previsto che, nessun socio può svolgere, un’attività in concorrenza con quella della società, né può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad un’altra società in concorrenza con la prima. Solo col consenso degli altri sociè possibile svolgere attività in concorrenza.

Riguardo le cause di scioglimento, la s.n.c. si scioglie per:
• decorso del termine;
• conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
• volontà di tutti i soci;
• venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non è ricostituita;
• fallimento;
• provvedimento dell’autorità governativa;
• altre eventuali cause previste nel contratto sociale.