Società Consortile (Consorzio)
La Società consortile o consorzio è una società che può essere di qualsiasi tipo fuorchè società semplice, caratterizzata dal fatto che svolge la propria attività perseguendo fini consortili.
Le norme che disciplinano queste tipologie di società sono quelle che disciplinano le società commerciali e quelle che regolamentano il consorzio ovvero l'organizzazione che è possibile costituire, tra imprenditori operanti nello stesso ramo di attività, per per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.
Il consorzio è quindi un'aggregazione volontaria e legalmente riconosciuta che regola iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di imprese o enti pubblici. A differenza dell'associazione, il consorzio non pone in essere un rapporto strutturale tra i consorziati. Il consorzio è successivo ad un accordo contrattuale, ma non è assolutamente da assimilarsi ad altre forme di aggregazione, come le "associazioni temporanee d'impresa", o "affari in partecipazione" che sono previste dalla legge.
Nel settore dei lavori pubblici sono consorzi stabili quelli, che siano formati da più di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi, per un periodo di tempo superiore a cinque anni. Proprio per la durata minima di 5 anni il consorzio stabile costituisce una struttura comune di impresa.
Il consorzio rappresenta quindi uno schema associativo di tre o più imprenditori, con due distinte finalità:
• Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente di impedire che si instaurino tra i vari imprenditori rapporti di elevata concorrenza e monopoli. Disciplinano di fatto la "concorrenza tra imprenditori"
• Consorzi di coordinamento: costituiti per conseguire un fine diverso, ossia per svolgere determinate fasi delle rispettive imprese consortili finalizzato alla riduzione dei costi di produzione.
• Consorzi ordinari: appositamente costituiti per la partecipazione ad una specifica gara.
Gestione di un consorzio o società consortile
Con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese: nel consorzio, sono quindi assenti gli elementi caratteristici delle società, in quanto lo stesso non svolge un’attività d’impresa, ma mette solamente in comune fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un semplice coordinamento delle attività delle singole imprese.
Sintetizzando, le attività delle singole imprese, finalizzate ovviamente alla produzione di utili, restano proprie di ciascun consorziato, ed il consorzio mira a mantenere, e anche far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.
Questo tipo di organizzazione può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non necessariamente con finalità di lucro con lo scopo consortile.
La società consortile potrà anche svolgere una sorta di attività esterna, e cioè “un’attività con i terzi”, che punta al contenimento dei costi di produzione senza perseguire in senso stretto uno scopo di lucro. Quindi, le società consortili potranno non avere come scopo la divisione di utili in senso stretto e spesso sono regolati da leggi speciali che escludono qualsiasi scopo di divisione di utili, e a volte escludono addirittura la finalità di conseguire un utile di impresa. Per concludere, nei consorzi, la distribuzione di utili è prevista solo in via eccezionale.
Un esempio di società consortile, raggruppate tra loro è rappresentato dai consorzi stabili tra imprese di costruzioni costituiti per partecipare agli appalti ed alle concessioni di parecchi lavori pubblici. Sono raggruppamenti di società che, una volta aggiudicatosi un appalto, lo fanno nell’interesse delle imprese consorziate, ripartendo il lavoro tra le stesse, o ripartendo i rischi tra le varie imprese relative ai costi di produzione. Ovviamente ciascuna consorziata gestirà per conto proprio il segmento di lavoro ad essa destinato cercando di fatto di conseguire un utile dal lavoro acquisito.
Lo scioglimento del consorzio
Il consorzio si scioglie per le seguenti cause:
• Decorso del termine di durata;
• Conseguimento dell’oggetto o impossibilità di conseguirlo;
• Volontà unanime dei consorziati;
• Deliberazione adottata a maggioranza se sussiste una giusta causa;
• Provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge;
• Altre cause previste nel contratto.
Il consorzio si scioglie inoltre, per il venir meno della pluralità dei consorziati, e, se si tratta di un consorzio con attività esterna, per fallimento.
Allo scioglimento del consorzio con attività esterna deve seguire la liquidazione del fondo consorziale.