Contribuenti minimi
La legge finanziaria per semplificare e snellire la burocrazia e ridurre le imposte introdotte dal gennaio 2008, un nuovo sistema dedicato ai contribuenti chiamati minimi.
Il nuovo regime semplificato, prevede una significativa riduzione delle procedure e dei requisiti, e si propone come una grande occasione per stabilire un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per essere in grado di agire in modo indipendente. Con l'obiettivo primario di sostenere i contribuenti all'adeguamento spontaneo agli obblighi del fisco, è stato introdotto un semplice sistema di incentivi e di orientamento che viene offerto come un mezzo di conoscenza del nuovo regime.
In sintesi, in conformità con le disposizioni, i contribuenti che partecipano a questo regime non sono più tenuti a versare l'imposta sul reddito e le relative addizionali regionali e comunali, l'IVA e l'IRAP. Il nuovo regime prevede l'applicazione solo di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e le spese, compresi gli utili e le perdite sulle attività in materia di attività o professione.
Il calcolo del reddito si determina applicando il "principio di cassa", e questa è una grande notizia per il reddito d'impresa in quanto comporta una rilevanza immediata e integrale dei costi, inclusi quelli relativi ai beni ammortizzabili, risultando un grande per le aziende start-up.
I contributi previdenziali possono essere dedotti per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite pregresse.
I contribuenti minimi sono esentati da:
• applicazione degli studi di settore;
• adempimenti IVA: nessun pagamento, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza IVA di ricarica e lIVA sugli acquisti non può essere detratta, diventando un costo deducibile dal reddito;
• dagli obblighi di registrazione e tenuta dei libri contabili e l'invio degli elenchi di clienti e fornitori.
Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso sono quelli della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle dichiarazioni doganali, certificazione dei pagamenti, e conservazione dei documenti inviati e ricevuti
Come si applica
In presenza di determinati requisiti (che saranno illustrati più avanti) il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.
I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime, possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), devono barrare l’apposita casella nel quadro B.
Tale regime si applica anche a coloro che, nel 2007, hanno applicato, avendo un volume d’affari non superiore a 7000 euro, il regime della franchigia (previsto dall’art. 32-bis del DPR n. 633/1972).
Requisiti per essere contribuenti minimi
Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.
I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
I contribuenti che hanno già un’attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
• Nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non hanno effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali
• Nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale
• Nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; si può, invece, accedere al regime dei minimi quando all’associato non siano stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si è chiuso con una perdita
• Nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro
I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
Beni strumentali posseduti nel triennio
Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene strumentale.
Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno. All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni.
Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:
• per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;
• i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;
• rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito;
• in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;
• ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
• nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
• il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;
• al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
• nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;
• nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.
Chi non può fruire del regime dei minimi
In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA riportati nella tabella che segue:
- Agricoltura e attività connesse e pesca
- Vendita sali e tabacchi
- Commercio dei fiammiferi
- Editoria
- Gestione di servizi di telefonia pubblica
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa
- Agenzie di viaggi e turismo
- Agriturismo
- Vendite a domicilio
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.
Va, infine, ricordato che non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa impedisce di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.
Agevolazioni e semplificazioni
I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono, sostanzialmente, delle seguenti agevolazioni:
• esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi;
• applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole, che sostituisce sia l’IRPEF e le relative addizionali che l’IRAP;
• esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni.
Semplificazioni contabili
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera). Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
• integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge;
• versare l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
• presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Riguardo agli scontrini, l’utilizzo di misuratori fiscali che consentono l’indicazione su di essi della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà del contribuente di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque, non è riportato sugli scontrini stessi.
Inoltre, va ricordato che l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui questi contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Studi di settore e parametri
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Casi particolari
Si riportano alcune situazioni particolari in cui potrebbero ritrovarsi i contribuenti minimi:
• l’istituzione del registro delle fatture e l’annotazione delle fatture emesse, l’istituzione del registro dei corrispettivi e la registrazione giornaliera dei corrispettivi, ovvero la semplice annotazione nel giornale di fondo del misuratore fiscale dei corrispettivi giornalieri distinti per aliquota, non sono un indice univocamente significativo della volontà di applicare il regime ordinario;
• i contribuenti minimi che emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della “norma sui minimi”, che non deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo;
• le fatture rilasciate dai contribuenti minimi, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo;
• non essendo obbligatorio annotare sui registri contabili le date di pagamento e di incasso, il contribuente potrebbe trovare utile procedere a tale annotazione, anche sulle stesse fatture, al fine di poter più agevolmente documentare le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito;
• fermo restando l’obbligo di versamento dell’imposta a debito, anche le operazioni di acquisto intracomunitario e di reverse charge non sono soggette agli obblighi di registrazione, in quanto i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e conservazione dei registri previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Permangono, in capo ai contribuenti medesimi, gli altri adempimenti previsti per i minimi, tra i quali si richiama – con riferimento agli acquisti intracomunitari – l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
Imposta sostitutiva del 20 per cento
Il reddito, determinato in base alle regole esposte nel capitolo precedente, va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.
Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all’articolo 13 del TUIR).
Imprese familiari
Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Pertanto, per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito.
Ritenute
I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 (compresa quella del 4% dovuta dal condominio sui corrispettivi) che si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva.
L’eccedenza può essere, alternativamente:
• utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi;
• chiesta a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello Unico.
Crediti d’imposta
Eventuali crediti d’imposta spettanti ai contribuenti minimi possono essere scomputati dall’imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità. Pertanto, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d’imposta, può essere utilizzato anche l’istituto della compensazione.