Amministrazioneaziendale.com

Le esenzioni per i diversamente abili

A favore delle persone diversamente abili sono previste diverse forme di agevolazione sull’auto. Per quanto riguarda il bollo auto è stabilita, in particolare, l’esenzione permanente dall’obbligo di pagamento. Per fruire dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato alla stessa persona diversamente abile, ovvero anche a un soggetto rispetto al quale quest’ultima è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51).

Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le pensioni, erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Nel caso in cui venga superato tale limite è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Non sono inoltre agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.


Hanno diritto all’esenzione le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) Con limitazione permanente della capacità motoria;

b) Pluriamputati, o con grave limitazione della capacità di deambulazione;

c) Con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

d) Sordomuti e non vedenti.



L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;

2. nel caso in cui la persona diversamente abile, destinataria del beneficio, sia nelle condizioni indicate nella precedente lettera a., è prescritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, che il veicolo risulti adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile. Gli adattamenti, inoltre, devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).

In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale. Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate alle lettere da b. a d., l'adattamento del veicolo non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione dal bollo auto.

I destinatari del beneficio che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2010, se perdurano le condizioni di esonero. Si rammenta, inoltre, che con disposizione varata con la Finanziaria 2007, è stato precisato che l’esenzione in parola, relativa agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, è concessa a condizione che gli autoveicoli medesimi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.