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Compensazione dei crediti IVA

La compensazione relativa al credito annuale o a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


Ai sensi del medesimo articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione superi l’importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, o da un rappresentante negoziale, anche dalle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo o dal presidente se si tratta di organo collegiale, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.



Canale di trasmissione delle deleghe di versamento

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di cui al paragrafo 1 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:

a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

Nell’ipotesi di cui al punto b) l’addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell’intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.

L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.



Termini di presentazione delle deleghe di versamento

La presentazione delle deleghe recanti compensazioni di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.



Controlli effettuati

- Le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro annui sono oggetto di scarto nel caso in cui non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui emerge il credito stesso.

- Sono oggetto di scarto le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui nel caso in cui la dichiarazione da cui emerge il medesimo credito non sia conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.

- Sono in ogni caso scartate le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva che superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

- Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.

- In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell’intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 non soddisfino i requisiti sopra descritti, si procede allo scarto delle stesse, stornando l’ammontare dei relativi saldi dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto.

- Ai fini dei controlli di cui ai punti precedenti non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo.



Crediti maturati in capo a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore

Qualora l’ammontare del credito da utilizzare sia superiore a 10.000 euro e a tale ammontare, ricorrendone i presupposti normativi, concorrano crediti maturati in capo ad altri soggetti, la presentazione della relativa dichiarazione e/o istanza costituisce condizione necessaria per fruire della compensazione, anche se l’importo del credito emergente dalla singola dichiarazione e/o istanza sia inferiore a 10.000 euro.

Con apposita risoluzione sono disciplinate le modalità di compilazione della delega di versamento F24 da parte dei contribuenti che utilizzano crediti maturati in capo ad altri soggetti di cui al punto precedente.