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Dichiarazione annuale IVA

Il modello di dichiarazione annuale IVA concernente l’anno d’imposta precedente deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO. Si evidenzia che da quest’anno per la presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA Base.


Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.



Dichiarazione IVA in via autonoma

La presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA (modello IVA) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

• le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre;

• le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;

• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;

• i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

• i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;

• i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;

• particolari soggetti (ad esempio, i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale.





Struttura dei Modelli di dichiarazione IVA

Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:

Il frontespizio composto di tre facciate che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata “in via autonoma”. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO;

Un modulo, composto di più quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VK-VL-VT-VX-VO),che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta. Si ricorda che il quadro VXDeterminazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta” deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nel quadro RX di UNICO.

L’ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo. I soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell’IVA a credito devono presentare anche il modello VR all’agente della riscossione.

I contribuenti con contabilità separate devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero “01”. Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.





Modalità e termini di presentazione

La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

La dichiarazione IVA, relativa all’anno precedente deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, le dichiarazioni (compreso il Modello VR) presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso la rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.





Reperibilità dei modelli di dichiarazione IVA

I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Modello VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni non vengono stampati dall’amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze. gov.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.





Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento.

Riepilogando, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:
– versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
– rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può:
– versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
– versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
– rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima;
– rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.





Soggetti obbligati ed esonerati alla presentazione

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

• i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;

• i contribuenti minimi;

• i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

• le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;

– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

• i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

• i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.





Sanzioni Amministrative

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d’imposta

- Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258


Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d’imposta

- Sanzione da euro 258 a euro 2.065



Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni

- Sanzione da euro 258 a euro 2.065


Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc).

- Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito


Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione

- Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante


Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli

- Sanzione da euro 258 a euro 2.065


Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell’IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale

- Sanzione del 30% dell’importo non versato


Compensazione di crediti inesistenti

- Sanzione dal 100% al 200% dell’importo dei crediti compensati. Sanzione del 200% dell’importo dei crediti compensati in misura superiore a 50.000 euro.





Sanzioni Penali

Dichiarazione fraudolenta:
Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare pari o superiore a pari a euro 154.937,07

- Reclusione da 18 mesi a 6 anni



Dichiarazione fraudolenta:
Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro 154.937,07

- Reclusione da 6 mesi a 2 anni



Dichiarazione fraudolenta:
Indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore a euro 77.468,53;
b) l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell’ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 1.549.370,70

- Reclusione da 18 mesi a 6 anni



Dichiarazione infedele:
Indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore a euro 103.291,38;
b) l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell’ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 2.065.827,60

- Reclusione da 1 a 3 anni



Dichiarazione omessa:
Quando l’imposta evasa è superiore a euro 77.468,53. Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

- Reclusione da 1 a 3 anni



Omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale: quando l’imposta non versata è superiore a euro 50.000 e il relativo versamento non è effettuato entro il 27 dicembre dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione

- Reclusione da 6 mesi a 2 anni



Indebita compensazione. Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro

- Reclusione da 6 mesi a 2 anni