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Detraibilità dell'IVA

L'imposta sul valore aggiunto è detraibile quando è relativa ad un operazione inerente all'attività svolta, se viene correttamente esercitato il diritto alla detrazione e se l'operazione non rientra in alcun modo nei casi di indetraibilità.

Condizione fondamentale per il diritto alla detrazione dell'IVA è prima di tutto quella dell'inerenza dell'operazione all'attività del soggetto. La detrazione deve pertanto riguardare l'IVA assolta o dovuta per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività. Quindi, l’acquisto da parte dell’imprenditore di un bene non inerente l’esercizio dell’impresa, come può essere un bene ad uso personale o familiare, non dà diritto alla detrazione dell’IVA


Per poter detrarre l'IVA è necessario che la stessa sia stata addebitata in fattura a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ricevuto il servizio. Il diritto alla detrazione può essere esercitato indipendentemente dal pagamento effettivo della fattura di acquisto, e dal fatto che il venditore possa aver regolarmente versato l'IVA incassata all'erario.

Il diritto alla detrazione dell'imposta da parte del cessionario o committente, è correlato al momento in cui nasce nel cedente o prestatore il corrispondente obbligo di versamento.

Il diritto alla detrazione può anche non necessariamente essere esercitato nello stesso momento di ricevimento della fattura, ma può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto alla detrazione.