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I.V.A. al 21%

Con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.


Quindi da sabato 17 settembre 2011 aumenta l'IVA ORDINARIA dal 20 al 21%. Non cambiano invece le aliquote ridotte del 4 e del 10%. Per l'effettiva decorrenza occorre ricordare le regole base che disciplinano quando l'operazione si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:

– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione; considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre. Per i beni venduti accompagnati dal DDT, con fatturazione differita, si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;

– le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

– Gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all'IVA del 20%, mentre il saldo, se pagato dopo, sarà soggetto alla nuova aliquota del 21%.

– le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;

Note di credito: quelle emesse dal 17 settembre devono avere l'IVA al 20% se la fattura che rettificano è stata emessa prima di tale data,e quindi con la “vecchia” aliquota.

– Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), - Iva in sospensione – l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Quindi le fatture emesse vs/Stato ecc. con aliquota 20% entro il 16 settembre, anche se incassate dopo tale data, mantengono l'IVA al 20% originariamente esposta.