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Riscossione coattiva IVA

Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del Testo unico approvato con RD 14-4-1910, n. 639.


I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del Codice civile . In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30-4-1969, n. 153.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 del Codice civile e al n. 4) dell'art. 2780 del Codice civile.

Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del Testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23-1-1973, n. 43, sostituita alla competenza degli Uffici doganali quella degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'Ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato art. 346-quinquies.