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Assegni scoperti

L'assegno si dice "senza provvista" o più volgarmente "cabrio" quando, una volta presentato per il pagamento entro il termine utile, sul conto corrente di chi l'ha emesso manchino le somme necessarie perchè la banca possa eseguire l'ordine di pagamento, anche solo per una parte dell'importo.

L'emissione di un assegno privo di provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la "revoca di sistema" (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99).


Le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099, e possono salire ulteriormente in caso di importo facciale superiore a € 10.329 o di irregolarità commessa più volte (reiterazione). L'inosservanza delle sanzioni amministrative è punita con la reclusione. Le sanzioni possono essere evitate attraverso il pagamento tardivo dell'assegno; il pagamento tardivo comprende oneri accessori, che fanno aumentare il costo per l'emittente.

Ulteriore conseguenza della mancanza di provvista è rappresentata dal "protesto", atto pubblico con il quale viene accertato il mancato pagamento dell'assegno e viene data pubblicità della mancata provvista, con conseguente perdita della reputazione da parte di chi aveva emesso l'assegno.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dell'illecito o dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi più gravi, l'illecito comporta anche l'applicazione, per almeno due mesi, di una o più delle seguenti sanzioni: interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile