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Requisiti Patrimoniali Minimi

In questa Parte vengono esposte le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativo. Il calcolo si basa sulla definizione di patrimonio di vigilanza e di attività ponderate per il rischio.


Il coefficiente patrimoniale totale non deve essere inferiore all’8%. Il patrimonio supplementare (“tier 2”) è limitato al 100% del patrimonio di base (“tier 1”).


A. Patrimonio di vigilanza
Resta valida la definizione di patrimonio di vigilanza ammesso contenuta nell’Accordo del 198810 ed esplicitata nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 “Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base

Nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito gli accantonamenti generici, come specificato nei paragrafi 381–383, possono essere inclusi nel patrimonio supplementare fino a concorrenza del limite dell’1,25% delle attività ponderate per il rischio.

Per quanto riguarda il metodo basato sui rating interni (IRB), viene abolita la regola contenuta nell’Accordo del 1988 che prevedeva l’inclusione nel patrimonio supplementare degli accantonamenti generici (o delle riserve generali per perdite su crediti). Le banche che ricorrono al metodo IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione o a quello PD/LGD per le esposizioni azionarie devono preliminarmente dedurre gli ammontari di perdite attese (EL), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 563 e 386 rispettivamente. Le banche che utilizzano il metodo IRB per altre classi di attività devono mettere a confronto (i) l’ammontare degli accantonamenti totali ammessi così come definiti al paragrafo 380 con (ii) il totale delle EL calcolate con il metodo IRB e definite in base a quanto stabilito al paragrafo 375. Qualora tali perdite superino gli accantonamenti totali ammessi, la differenza dovrà essere dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso in cui esse siano inferiori, come precisato ai paragrafi 380–383, le banche potranno riconoscere la differenza all’interno del patrimonio supplementare per un importo massimo pari allo 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di applicare un limite più basso.

B. Attività ponderate per il rischio
Le attività totali ponderate per il rischio si ricavano moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8%) e aggiungendo i prodotti alla somma delle attività ponderate per il rischio di credito. Il Comitato provvederà a rivedere la calibrazione dello Schema prima della sua attuazione. Esso potrà applicare un fattore di scala al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il livello aggregato dei coefficienti minimi di capitale, fornendo nel contempo incentivi all’adozione delle metodologie più avanzate e sensibili al rischio previste dal nuovo Schema11. Il fattore di scala si applica all’ammontare delle attività ponderate per il rischio di credito calcolate nell’ambito del metodo IRB.





Rischio di credito – Metodo standardizzato

Il Comitato propone di consentire alle banche la scelta tra due metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. La prima consiste nella misurazione di tale tipologia di rischio in modo standardizzato, con l’ausilio di valutazioni esterne del merito creditizio.

La metodologia alternativa, subordinata all’esplicita approvazione dell’autorità di vigilanza, consente alle banche l’impiego dei loro sistemi interni di rating per il rischio di credito.

La sezione seguente illustra le modifiche apportate all’Accordo del 1988 nella ponderazione delle esposizioni del “banking book”. Le esposizioni non espressamente menzionate in questa sezione manterranno il trattamento attuale; le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione saranno invece trattate nella Sezione IV. Per determinare le ponderazioni di rischio secondo il metodo standardizzato le banche potranno basarsi su valutazioni esterne della qualità creditizia effettuate da agenzie riconosciute idonee a fini prudenziali dalle autorità nazionali di vigilanza conformemente ai criteri esposti nei paragrafi 90–91. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate per il rischio al netto degli accantonamenti specifici.





Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni

Questa sezione dello Schema descrive il sistema basato sui rating interni (IRB) per la misurazione del rischio di credito. A condizione che siano soddisfatti determinati requisiti minimi, anche in materia di informativa esterna, per determinare il requisito patrimoniale applicabile a una data esposizione le banche autorizzate a utilizzare il sistema IRB potranno avvalersi di proprie stime interne delle componenti di rischio. Queste ultime includono le seguenti misure: probabilità di inadempienza (PD), perdita in caso di inadempienza (LGD), esposizione al momento dell’inadempienza (EAD) e scadenza effettiva (M). In alcuni casi, le banche potranno essere invitate a impiegare valori prudenziali in luogo delle proprie stime interne per una o più componenti di rischio.

Il metodo IRB si basa su misure delle perdite inattese (UL) e delle perdite attese (EL). Dalle funzioni di ponderazione del rischio si ricavano requisiti patrimoniali a fronte delle perdite inattese. Le perdite attese sono trattate separatamente, come descritto al paragrafo 43 e nella Sezione III.G.

Nella presente sezione verranno anzitutto definite le varie classi di attività; sarà quindi illustrata l’applicazione del sistema IRB per ciascuna classe, unitamente alle disposizioni transitorie. Le componenti di rischio, ciascuna delle quali sarà definita in dettaglio nel prosieguo di questa sezione, servono da input per le funzioni di ponderazione del rischio elaborate per le varie classi di attività (ad esempio, vi è una funzione per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese e un’altra per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate). Il trattamento di ciascuna classe di attività inizia con la presentazione della/e corrispondente/i funzione/i di ponderazione, cui fa seguito quella delle componenti di rischio e di altri fattori rilevanti, come gli strumenti di attenuazione del rischio (CRM). Gli standard di certezza giuridica per il riconoscimento della CRM esposti nella Sezione II.D si applicano ai metodi IRB sia di base sia avanzato. I requisiti minimi che le banche devono soddisfare per poter impiegare il sistema IRB sono riportati al termine di questa sezione