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Cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto è una forma di finanziamento, erogata da banche e società finanziarie, collegata all'ammontare del salario o dello stipendio percepito dai lavoratori dipendenti.

Si parla di cessione del quinto perché il dipendente estingue il finanziamento attraverso la cessione volontaria all'intermediario di una quota del proprio stipendio mensile netto che non può superare la misura massima di un quinto (cioè il 20%).


La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato, il cui utilizzo non è cioè vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; per la restituzione dell'importo finanziato, il soggetto finanziatore in sostanza riceve dal lavoratore il diritto a richiedere direttamente al datore di lavoro una quota dello stipendio.

Le operazioni di cessione del quinto, erano in origine previste solo per i dipendenti pubblici e statali. Attualmente possono richiederle anche i dipendenti di aziende private e i pensionati. La cessione può coesistere con altri prestiti aventi simili modalità di rimborso, come, ad esempio, la delegazione di pagamento: in questa eventualità, l'importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari a due/quinti (cioè il 40%). Quest'ultimo finanziamento si rende solitamente necessario quando è già in corso un finanziamento con debito residuo molto elevato oppure quando si ha bisogno di una somma particolarmente alta, che non potrebbe essere ottenuta con la sola cessione. La concessione delle delegazioni non è ammessa tuttavia da tutte le amministrazioni pubbliche/private.

La cessione del quinto è assistita da garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge. Tra queste: a) l'importo mensile della rata viene trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente e versato dal datore di lavoro al finanziatore; b) il lavoratore deve stipulare una polizza assicurativa per il rischio vita e/o rischio impiego che tutela il finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro; c) il finanziatore ha il privilegio sul TFR per i dipendenti privati. Il costo delle coperture e degli oneri accessori previsti grava sul lavoratore.





I finanziatori

Prima di stipulare il contratto è opportuno verificare che il modulo contrattuale sia compilato in ogni sua parte. In particolare, devono essere indicate la banca o l'intermediario finanziario per conto del quale opera il soggetto proponente (agente in attività finanziaria o mediatore creditizio) e la compagnia di assicurazione che rilascia la polizza.





I costi della cessione del quinto

È importante avere presente che la concessione di questo tipo di finanziamenti richiede numerosi adempimenti amministrativi che le banche / società finanziarie spesso delegano alle loro reti di vendita a volte lunghe e articolate (se ad esempio intervengono agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), con costi aggiuntivi di fatto a carico dei consumatori richiedenti.

È opportuno pertanto che, prima di richiedere la cessione del quinto, il dipendente sia consapevole del costo complessivo del finanziamento e, a tal fine, verifichi il TAEG applicato.

Tale indicatore misura, infatti, in termini percentuali, il costo totale del finanziamento, comprensivo degli oneri da sostenere in aggiunta agli interessi sul prestito medesimo (quali spese di istruttoria e commissioni); è altresì importante verificare se nel TAEG sia ricompreso anche il costo della polizza assicurativa.

La stipula di convenzioni tra il datore di lavoro/ente pensionistico e la banca/società finanziaria consente lo svolgimento dei medesimi adempimenti anche attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici; in questi casi, il costo finale delle operazioni per il cliente-consumatore risulta sensibilmente più contenuto.





L'estinzione del finanziamento

Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di finanziamenti, il cliente-consumatore ha la possibilità di adempiere anticipatamente, ovverosia pagare l'intero importo finanziato prima della scadenza del contratto o di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 2 del TUB.

Ciò significa che il cliente-consumatore ha, in questi casi, diritto di essere ristorato delle quote di commissioni pagate anticipatamente, in quanto trattenute dall'importo del finanziamento, ma non ancora maturate.

È espressamente vietato dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) contrarre una nuova cessione del quinto dello stipendio prima che sia decorso un tempo pari ai due quinti dell'intera durata del prestito iniziale, ossia se non sono trascorsi due anni dall'inizio del prestito, se questo era quinquennale, o quattro anni, se era decennale.