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Pagamento tardivo dell'assegno

Nel caso di emissione di assegno senza provvista l'applicazione delle sanzioni e della revoca può essere evitata tramite un pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. Oltre all'importo dovuto e non pagato l'emittente dovrà versare, a titolo di oneri accessori, una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell'assegno e quella del pagamento tardivo e, le spese relative al protesto.

La banca è tenuta ad informare entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno per il pagamento (preavviso di revoca) il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di sottrarsi all'avvio delle sanzioni attraverso il pagamento tardivo dell'assegno. Quest'ultimo può essere effettuato in diversi modi, tra i quali la costituzione presso la banca su cui è tratto l'assegno di un deposito vincolato da destinare al definitivo pagamento dell'assegno.


L'applicazione delle sanzioni e l'iscrizione nella CAI sono escluse solo quando il pagamento tardivo è comprensivo anche degli oneri accessori.

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale (Notaio, Ufficiale giudiziario, o segretario comunale nei comuni privi di notaio e ufficiale giudiziario) che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.

La misura dell'interesse legale viene determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente cui l'interesse legale si riferisce (art. 1284 del codice civile). Se entro tale data non viene fissata una nuova misura resta invariata quella dell'anno precedente . Attualmente l'interesse legale è fissato al 3%