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La revoca di sistema

La revoca di sistema determina il venir meno di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi e comporta l'obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati. Per la durata di sei mesi, quindi, il cliente non potrà emettere assegni.

L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista consente alle banche di non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l'incasso, e le obbliga a procedere ad un'ulteriore segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

L'obbligo di iscrizione alla CAI è soggetto a differente disciplina, a seconda che il mancato pagamento sia dovuto a mancanza di autorizzazione o a mancanza di provvista. Nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno, l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Nel caso di emissione di assegno senza provvista il traente può evitare la segnalazione alla CAI attraverso un pagamento tardivo, di cui si parlerà subito dopo.


La revoca è una conseguenza automatica dell'iscrizione nella CAI, archivio gestito dalla Banca d'Italia nel quale vengono raccolti e documentati gli utilizzi anomali di assegni bancari, come anche di assegni postali e carte di pagamento. La registrazione nell'archivio avviene a seguito di comunicazioni degli enti segnalanti (le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento, i Prefetti e l'Autorità Giudiziaria).

La funzione di tale archivio è quella di rendere più sicura la circolazione degli assegni in quanto la sua consultazione consente di acquisire informazioni sull'affidabilità di coloro che li emettono. L'accesso ai dati nominativi è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati o a persone da essi delegate presso gli stessi enti segnalanti o le Filiali della Banca d'Italia; i dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati) sono invece liberamente accessibili.