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Spese mediche e di assistenza a disabili

Sono deducibili le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili.


Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;

– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

– al personale con la qualifica di educatore professionale;

– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.


I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella sezione apposita:

– spese chirurgiche;
– spese per prestazioni specialistiche;
– spese per protesi dentarie e sanitarie;
– spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
– spese per i veicoli per i disabili;
– spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili.


Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco può essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009.