Amministrazioneaziendale.com

Redditometro e Redditest

I controlli del Tesoro sulla base redditometro possono prendere in esame il periodo fiscale a partire dal 2009. Il nuovo sistema di coefficienti che trasformano le spese in entrate attraverso un mix di dati affidabili che provengono dall'anagrafe tributaria fiscale e successivamente sviluppato dall' Istat, è da pochi giorni operativo.

Ma come funziona questo nuovo sistema? Quali sono le differenze col vecchio redditometro? Quali spese sono prese in considerazione? Come può difendersi il contribuente? su chi pesa l'onere della prova? come effettuare il redditest?


Il perno attorno al quale gira la strategia fiscale del redditometro sono le spese e il tenore di vita dei contribuenti al fine di individuare l'effettiva capacità contributiva di ciascun contribuente.

La presunzione di maggior reddito sarà sostenuta da una serie di fonti di informazioni incrociate da ogni database sempre più sofisticatei, ora supportato da un quadro normativo più solido e da tre strumenti di valutazione completamente ristrutturati e riadattati alle nuove finalità.

Questi tre strumenti sono strumenti sono lo spesometro, l'accertamento sintetico e redditometro. Il primo strumento mira a monitorare attentamente i costi sostenuti da soggetti già in fase di esecuzione delle spese. I due strumenti di valutazione mirano ad incrociare i dati di spesa già a disposizione delle autorità fiscali.





Gli obbiettivi del Redditometro

Tutti e tre gli strumenti sopra descritti hanno lo scopo preciso di:

a. Colpire con maggiore efficacia e precisione tutti quei soggetti che spendono più di quanto dichiarano;

b. Consentire una selezione più mirata di contribuenti da sottoporre a controlli diretti.

c. Spingere i contribuenti a dichiarare di più.





Il Redditest

A questo proposito hanno particolare rilevanza le lettere inviate dalle autorità fiscali che, attraverso l'analisi delle spese dei contribuenti hanno individuato anomalie tra ciò che si dichiara e quanto si spende. Ulteriore contributo a questa politica è stata, nel mese di novembre 2012, la messa a a disposizione dei contribuenti del redditest, che utilizza il medesimo software di calcolo del redditometro con la differenza che, mentre il redditometro si basa su un mix di dati presunti e reali, nel redditest è il contribuente stesso ad inserire i dati a sua disposizione.

Il redditest permette ai contribuenti di determinare autonomamente ed in anticipo rispetto al momento della presentazione della di chiarazione dei redditi, compatibilità o meno della dichiarazione stessa rispetto alle spese sostenute.

Grazie a questa verifica, il contrubuente può provvedere a modificare il proprio reddito attraverso un aumento delle singole categorie incluse nel reddito generando come effetto l'aumento del reddito totale e la compatibilità con le spese effettivamente sostenute e dichiarate.

Ultimo atto che rafforza quseta la strategia di accertamento in sede di dichiarazione è l'approvazione il 24 dicembre, 2012 del Decreto attuativo del redditometro, decreto con cui il fisco svela i segreti del nuovo sistema di valutazione e dà il via libera ad utilizzarlo gia per le valutazioni relative all'anno 2009.





I tre tipi di accertamento

Più in dettaglio, con riferimento agli strumenti di accertamento delle imposte sul reddito di un individuo sarà possibile avere tre diverse varianti di accertamento sintetico.

Il primo riguarda l'accertamento tramite la dichiarazione fiscale. In questo caso, l'agenzia delle Entrate può rilevare un reddito inferiore a quello reale, individuando detrazioni o deduzioni di cui non si ha pienamente diritto, ed effettuare una rettifica con un atto unico con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del TUIR.

La seconda variante è l'accertamento sintetico puro. In tal l'ufficio può determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Questo tipo di valutazione è quello che più accuratamente esprime il concetto che il contribuente può spendere solo perché ha un totale di reddito dichiarato che possa giustificare effettivamente le spese sostenute.

Il terzo aspetto di valutazione relativo all'accertamento del reddito delle persone fisiche è quello del redditometro, anche questo, un meccanismo automatico e standardizzato che attraverso indici specifici di capacità contributiva va a determinare la compatibilità del reddito dichiarato con le spese effettivamente sostenute e riclassificate, e in parte, sulla base delle spese effettivamente documentate e in parte sulla base di spese medie calcolate dagli studi statistici e socio economici dall' ISTAT





L'onere della prova

Sia l'accertamento sintetico puro che il reddittometro prevedono che sia il contribuente a dover provare che i costi individuati dai due strumenti di valutazione e non compatibili coi redditi dell'anno accertato, o sono state finanziate con redditi diversi da quelli che vengono dichiarati nel periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte come imposta, o altrimenti legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In realtà, entrambi gli strumenti di valutazione standardizzati forniscono una presunzione che sposta sul contribuente la responsabilità di fornire una prova contraria rispetto alle conclusioni del fisco.

In relazione alle presunzioni è da notare che la Corte di Cassazione in riferimento, prima agli studi di settore e più recentemente anche con riferimento ai risultati degli accertamenti automatici di reddito delle persone fisiche, ha sottolineato che la presunzione che sostiene la richiesta del fisco sia una presunzione semplice e pertanto superabile con una prova contraria. Proprio perchè presunzione semplice, se esiste una prova contraria, deve essere il fisco tramite ulteriori indagini, oltre a quella del mero scostamento dai singoli strimenti di carico standardizzati ad accertare il presunto maggior reddito.





Il margine di tolleranza

Il cosiddetto "Margine di tolleranza" rappresenta una forma di tutela in relazione alla alla natura dei due strumenti di valutazione presuntivi, prevedendo l'esistenza di una franchigia non tassabileà.

Infatti sia l'accertamento sintetico puro che il redditometro possono dar luogo a rettifiche solo se il reddito totale accertabile supera di almeno un quinto (cioè del 20%) quello dichiarato. La tolleranza del 20% rappresenta di per se un elemento di valutazione accettabile uno scostamento di un quinto, considerando l'attendibilità uno strumento di valutazione principalmente presuntivo.





L’ulteriore soglia di 12mila euro

Per evitare che i risultati del redditometro possano prendere di mira piccoli scostamenti e non essere redditizi per il fisco, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli scostamenti inferiori ai 12 mila euro non saranno prese in considerazione.

In pratica, l'identificazione degli scostamenti e la selezione dei soggetti che potranno essere chiamati dall'erario al contradditorio terrà conto di questa soglia di 12 mila euro, come indicatore di filtro per determinare il rischio del soggetto. Di conseguenza, tale importo verrà detratto dal risultato della procedura di calcolo in diminuzuione rispetto al potenziale rischio della posizione del contribuente.



Conclusioni

Questo nuovo orientamento del legislatore e dell'agenzia delle entrate dovrebbe far riflettere tutti i contribuenti sulle loro abitudini di spesa.

In particolare, è necessario prestare particolare attenzione al comportamento e la liquidazione di eventuali oneri, utilizzando per quanto possibile al posto del contante strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat e carte prepagate.

Inoltre, sarà importante conservare parsimoniosamente tutti gli elementi di prova atti a dimostrare non solo la compatibilità tra il reddito dichiarato e le spese, ma anche la contemporaneità tra la spesa e le risorse finanziarie che hanno consentito il finanziamento di queste spese.