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Compilazione Unico Persone Fisiche

Il modello di dichiarazione unificato compensativo abbreviato come Modello Unico è uno degli svariati modelli che si usano nel nostro paese per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, riservato in particolare a chi percepisce redditi di partecipazione, redditi di terreni, redditi di fabbricati, di lavoro dipendente o autonomo occasionale e continuativo, redditi d'impresa e redditi di pensione, e ancora altre tipologie di reddito, da indicarsi in particolari quadri del Modello Unico.

Il modello Unico deve essere utilizzato qualora la persona fisica percepisca:
Redditi d'impresa;
Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
Redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, modello 730;
Qualora la persona fisica debba presentare dichiarazioni fra le quali IVA e IRAP;
Se la persona fisica non sia stata residente in Italia nei due anni precedenti;
Percepisca redditi da dipendente da chi non può effettuare ritenute d'acconto;
Abbia realizzato plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.





Tipologie del Modello Unico

Il Modello Unico è differente in base alle tipologie di contribuenti che devono compilarlo:

• Modello Unico PF e Modello Unico PF Mini - Persone Fisiche
• Modello Unico SC - Società di Capitali
• Modello Unico SP - Società di Persone
• Modello Unico ENC - Enti Non Commerciali.





Come è composto il Modello Unico Persone Fisiche

Il Modello Unico Persone Fisiche si articola in due modelli:
• Modello per la dichiarazione dei redditi;
• Modello per la dichiarazione annuale IVA.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

Fascicolo 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene: il Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e una guida sintetica alle istruzioni, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione); il prospetto dei familiari a carico, i quadri RA redditi dei terreni, RB redditi dei fabbricati, RC redditi di lavoro dipendente e assimilati , RP oneri e spese, RN calcolo dell’IRPEF, RV addizionali all’IRPEF, CR crediti d’imposta, e RX compensazioni e rimborsi;

Unico Mini, una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;

Fascicolo 2 che contiene: i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW investimenti all’estero ed il quadro AC amministratori di condominio; le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

Fascicolo 3 che contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.





Il Modello Unico Mini

Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il fascicolo 1 del Modello Unico ovvero il modello Unico Mini per le situazioni più comuni. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:

• il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
• il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
• i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.





Chi è obbligato a presentare il Modello Unico PF

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

• Se avete conseguito redditi nell’anno precedente e non rientrate nelle condizioni di esonero;

• Se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito.


• Se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;

• Se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nel capitolo successivo;

• Se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte;

• Se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

• Se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

• Se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

• Se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.


Attenzione: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.

Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.





Termini di presentazione della dichiarazione

Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico cartaceo i contribuenti che:

• Pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;

• Pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);

• Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

• Sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.


I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Si precisa che i Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.


I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico:

• direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o internet (Fisconline);
• tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
• tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF)

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali. I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione per via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.





Dichiarazione presentata dall'estero

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche”.





Quando presentare il Modello Unico Persone Fisiche

Il Modello Unico Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.





Modalità e termini di versamento Modello Unico PF

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio versando una a maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).





Acconti IRPEF dovuti

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN34differenza”.Se questo importo :

non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;

supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore ad euro 52.


L’ acconto così determinato deve essere versato:

• in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2010.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nell'anno in corso o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente.





Come si effettuano i versamenti

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1) Direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

2) Tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.


I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate,uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.





Codici Tributo

• 4001: IRPEF saldo
• 4033: IRPEF acconto prima rata
• 4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
• 6099: IVA annuale saldo
• 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
• 3801: Addizionale regionale
• 3844: Addizionale comunale
• 3843: Addizionale comunale acconto





Scarica i modelli e le istruzioni di UNICO 2010

pdf Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 1)
pdf Istruzioni Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 1)

pdf Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 2)
pdf Istruzioni Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 2)

pdf Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 3)
pdf Istruzioni Modello Unico Persone fisiche 2010 (Fascicolo 3)