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Compilazione Unico Società di Capitali

Il Modello Unico Società di Capitali è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Attesa la non coincidenza del termine di presentazione, non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata né la dichiarazione modello 770 Ordinario né la dichiarazione modello 770 Semplificato.


Occorre altresì tenere presente che, le società e gli enti tenuti all’utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA.

Si ricorda che, possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggeti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta dalla dichiarazione annuale.

Il modello UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati alla lettera R;

Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata. Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello Unico.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell’Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

• determinazione del reddito;
• determinazione delle imposte;
• versamenti, compensazioni e rimborsi.





Come si utilizza il Modello Unico società di Capitali

Il modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre.

I contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell’IRES, anteriormente al 31 dicembre, anche se iniziati nel corso dell'anno precedente (ad es. periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009) si applicano le seguenti regole:

• la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2009.

• la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2009 relativamente all’anno d’imposta 2009;

• la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2010 Ordinario , relativo all’anno d’imposta 2009;


I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell’ Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso la rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.





Modalità e termini di presentazione di Unico SC

Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che devono, inoltre, essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.





Quando si presenta Unico società di Capitali

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.





Soggetti obbligati presentare il Modello Unico SC

Il Modello Unico Società di capitali, deve essere utilizzatom dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società IRES:

1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.


I soggetti all’imposta sul reddito delle società, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati.

Il Modello Unico Società di capitali deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

– società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;

– società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;

– imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello Unico Enti non commerciali ed equiparati.





Unico Societa di Capitali - Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato.

I predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l’importo del saldo dell’IVA entro il termine previsto per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’ 1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.





Unico Societa di Capitali - Compensazione

La compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal Modello UNICO possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, è subordinato l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRES. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

– in compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;

– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24. Si ricorda che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi.

Compensazione dei crediti IVA
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza. Tale compensazione, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’apposita istanza da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inps
Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inail
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 16 febbraio 2010, potrà essere utilizzato in compensazione da tale data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.





Unico Societa di Capitali - Acconti

I versamenti di acconto dell’IRES, dovuti, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. La percentuale dell’acconto dell’IRES, è fissata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

b) per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.





Unico Societa di Capitali - Rateizzazioni

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di acconto IVA.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 16 giugno la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 16 luglio 2010, la seconda scade il successivo 16 agosto, con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata Versamento Interessi % Versamento Interessi %
16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
16 luglio 0,33 16 agosto 0,33
16 agosto 0,66 16 settembre 0,66
16 settembre 0,99 16 ottobre 0,99
16 ottobre 1,32 16 novembre 1,32
16 novembre 1,65 -- --

Si ricorda che i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 16 giugno al 16 luglio, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.





Presentazione telematica Unico Società di persone

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

• il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti

• il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a. Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle entrate.



Controllo della dichiarazione Unico SC

L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia. I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:

• di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;

• di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;

• di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all’invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.





Scarica i modelli e le istruzioni di UNICO SC 2010

pdf Modello Unico Società di Capitali 2010
pdf Istruzioni Modello Unico Società di Capitali 2010