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Bonus Famiglia

Per il 2009 il governo ha previsto un bonus straordinario a favore dei nuclei familiari a basso reddito. Il bonus, che viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali né per il rilascio della carta acquisti.





Contribuenti interessati

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia (il requisito della residenza non è richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente) e aver conseguito, nell’anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

a. redditi di lavoro dipendente;

b. redditi di pensione;

c. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente:

• compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

• compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro a progetto;

• remunerazioni dei sacerdoti;

• assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

• compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;


d. redditi diversi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

e. redditi di terreni e fabbricati per un ammontare non superiore a 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro.


Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito sopra indicate.

Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario, allorché titolare di partita IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare non superi 2.500 euro (in questo caso la somma dei redditi fondiari è costituita dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente e dal reddito agrario da parte del coniuge).

Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno considerate al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).

Il possesso di redditi diversi (reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria) da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare.

La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.





Importi del bonus

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008. A tale proposito si ricorda che:

a. per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico;

b. nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo ai fini Irpef, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

Gli importi spettanti sono i seguenti:

Composizione nucleo familiare Importo massimo di reddito complessivo familiare (euro) Importo del bonus (euro)
Un solo componente titolare di reddito di pensione 15.000,00 200,00
Due componenti 17.000,00 300,00
Tre componenti 17.000,00 450,00
Quattro componenti 20.000,00 500,00
Cinque componenti 20.000,00 600,00
Oltre cinque componenti 22.000,00 1.000,00
Nucleo familiare con componenti a carico portatori di handicap 35.000,00 1.000,00

Va ricordato che non è previsto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico. Inoltre, nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo ai fini Irpef dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’articolo 8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate in precedenza, compreso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni caso un reddito di pensione.

Inoltre, con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, il beneficio è applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico.





Come si ottiene il bonus

Per ottenere il bonus è necessario che i soggetti interessati presentino un'apposita richiesta (autocertificazione) contenente le seguenti informazioni:

1. coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
2. figli e familiari a carico, indicando i codici fiscali e la relazione di parentela;
3. di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.


Presentazione richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico
Per la richiesta del bonus al proprio sostituto d'imposta o ente pensionistico occorre utilizzare gli appositi modelli (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5/12/2008) e disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. Questa autocertificazione deve essere conservata dal sostituto per 3 anni e va esibita a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, tenendo conto che il numero di componenti del medesimo nucleo e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti allo stesso anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus. Il bonus, in questo caso, viene erogato direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico.



Presentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che inviano la richiesta telematicamente all'Agenzia delle Entrate devono utilizzare l'apposito modello.

Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), i quali non percepiscono alcun compenso per tale servizio.