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Detraibilità interessi mutuo altri immobili

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.


Nella spesa detraibile vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD.




Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993

Indicare nella dichiarazione dei redditi, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione.

Nell’ipotesi di accollo del mutuo da parte dell’erede o dell’acquirente oppure nell’ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o dall’impresa costruttrice valfono le istruzioni della pagina “Soggetti ammessi alla detrazione”. Vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.