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Spese interventi riqualificazione energetica

Spese interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all’allegato C del citato decreto del 19/2/2007.

Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).

Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.


Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento da ripartire, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione spetta entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Le tipologie di interventi previste sono:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti;
• interventi sull’involucro di edifici esistenti;
• installazione di pannelli solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile. I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario.

Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua, a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d’impresa, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.


Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

• la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;

• l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.



Attenzione: in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;

– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.


Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. L’attestato di certificazione (o qualificazione ) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009;


Attenzione: per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2008 l’attestato di certificazione energetica non è richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari. Inoltre l’art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l’art.1 c. 24 della legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.




Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell’anno successivo è necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente. Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.




Documenti da conservare

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.