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Spese per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

• le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

• le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;

• le spese di restauro e risanamento conservativo;

• altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.


Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Per poter usufruire della detrazione è necessario:
– aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara;
– avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

La detrazione d’imposta prevista è pari al:
41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;

36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di
• euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

• coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

• coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2009, 2010 e 2011.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.